C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 14/11/2018 – Delibera – GARA: REAL PANIGAL – FUTSAL SHQIPONJA del 03/11/2018

GARA: REAL PANIGAL – FUTSAL SHQIPONJA del 03/11/2018

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 18 del 04/11/2018, ha esaminato il reclamo inviato dalla Soc. Real Panigal con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara. Nella specie la reclamante sostiene che la Soc. Futsal Shqiponja avrebbe violato la normativa inerente l’impiego dei giovani calciatori, poiché all’inizio della gara non erano presenti, ed identificati, i tre giovani giocatori visto che il calciatore n° 2 sarebbe stato identificato due minuti dopo l’inizio della gara. In considerazione di quanto precede, la Soc. Real Panigal chiede l’applicazione dell’art. 17 comma 5) C.G.S.. Considerato che nel C.U. n°03 del 19/07/2018 del C.R.E.R sono riportate le disposizioni sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, e che tali disposizioni prescrivono che nelle gare del campionato di Calcio A5 Serie C2 per la Stagione Sportiva 2018/2019 alle Società è fatto obbligo di impiegare n°3 giocatori così distinti in relazione all’ età: · un giocatore nato dal 01/01/1997 in poi; · un giocatore nato dal 01/01/1998 in poi; · un giocatore nato dal 01/01/1999 in poi. Considerato che, sulla base delle predette disposizioni, l’impiego dei tre predetti giovani calciatori ”dovrà risultare con l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati“ . Accertato dal referto arbitrale che la Società Futsal Shqiponja ha inserito in distinta i seguenti tre giovani calciatori: · con il n°1 il Sig. Solimine Matteo (nato il 30/09/2000); · con il n°2 il Sig. Bekteshi Arsem (nato il 22/04/1999); · con il n°3 il Sig. Bektesi Asret (nato il 03/09/1999). Verificato che nel referto, nonché nell’allegato supplemento, l’arbitro ha riportato di non aver ammesso inizialmente in campo il giocatore n° 2 della Soc. Futsal Shqiponja, poiché non era possibile riconoscerlo in quanto sprovvisto dei necessari documenti per la sua identificazione; Accertato che nel supplemento rilasciato dall’arbitro è espressamente indicato che il giocatore n° 2 della Soc.. Futsal Shqiponja era, comunque, presente all’inizio della gara anche se non in possesso dei documenti necessari per il suo riconoscimento; Rilevato dal referto arbitrale che il giocatore n°2 della Soc.. Futsal Shqiponja è stato riconosciuto dal Direttore di gara due minuti dopo l’inizio della gara ovvero al 2’ del primo tempo; Osserva questo Giudice Sportivo: Dal referto arbitrale, e dall’allegato supplemento, emerge in modo evidente che il giocatore n° 2 della Soc.. Futsal Shqiponja era stato inserito in distinta, ed era presente, prima dell’inizio della gara in questione così come richiesto dal C.U. n° 3 del 19/07/2018. Infatti, l’arbitro ha dichiarato di non averlo ammesso inizialmente in campo, poiché non ancora identificato, ma solo due minuti dopo, ovvero una volta effettuato il suo riconoscimento. Questo Giudice Sportivo ritiene che “l’identificazione“ di un calciatore e la sua “presenza“ siano due questioni distinte anche se collegate fra di loro. L’identificazione, infatti, può incidere sulla valutazione della presenza, o meno, di un dato giocatore solo in alcuni casi e più particolare quando: · a seguito dell’identificazione sia riscontrato che ha partecipato un soggetto diverso da quello indicato in distinta, ovvero sia stata accertata l’assenza di quest’ultimo perché ha partecipato alla gara un’altra persona; · dalle norme sia richiesto espressamente l’impiego effettivo in campo di un dato giocatore a partire da un determinato momento; Considerato che l’’identificazione si è, comunque, svolta regolarmente, anche se è avvenuta due minuti dopo l’inizio della gara, e che al termine della stessa l’arbitro ha potuto riscontrare che il giocatore che indossava la maglia n°2 della Soc.. Futsal Shqiponja era effettivamente il Sig. Bekteshi Arsem; Considerato che sulla base di quanto disposto nel C.U. n° 3 del 19/07/2018 non sussiste alcun obbligo di impiego contemporaneo, né sin dall’inizio della gara, dei predetti tre giovani calciatori e che, addirittura, si prescinde dal numero dei calciatori impiegati essendo richiesta la mera presenza all’inizio della gara, nonché l’inserimento degli stessi nella distinta presentata all’arbitro prima della gara; Considerato che, in virtù di quanto riportato nel referto arbitrale e nell’allegato supplemento, il calciatore n° 2 della Soc.. Futsal Shqiponja, era fisicamente presente all’ inizio della gara così come richiesto dalle sovra citate norme seppure la sua identificazione sia avvenuta due minuti dopo; In conclusione: dall’analisi dei fatti, e delle norme in materia di utilizzo dei giovani calciatori, questo Giudice Sportivo ritiene che, nel caso di specie, l’identificazione avvenuta pochi minuti dopo l’inizio della gara non abbia inciso sulla presenza, o meno, del calciatore n° 2 della Soc. Futsal Shqiponja, ma, piuttosto, sulla sua effettiva utilizzabilità a partire dal primo minuto di gioco, ovvero, il giocatore ha avuto accesso al campo solo dopo essere stato riconosciuto dall’arbitro. L’ identificazione ha di fatto confermato, una volta per tutte, che quel giocatore già presente prima dell’inizio della gara era effettivamente il Sig. Bekteshi Arsem. Diverso sarebbe stato il caso in quei campionati ove è prescritto un obbligo di impiego effettivo dei giovani calciatori da parte delle società (es: dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa), poiché il giocatore il questione sarebbe stato considerato come effettivamente utilizzato solo a partire dal momento dell’identificazione e della sua successiva entrata in campo. Tale interpretazione è suffragata anche dal testo dell’art.71 delle N.O.I.F che disciplina proprio l’identificazione dei calciatori. Le sovra citate norme del C.U. N° 3 del 19/07/2018 del C.R.E.R., invece, espressamente sanciscono il principio secondo cui l’impiego è valutato “a prescindere dal numero dei calciatori impiegati” e, quindi, non richiedono un impiego dei giovani calciatori effettivo, ovvero a partire da un determinato momento. La loro ratio, quindi, deve interpretata nel senso secondo cui le società devono avere a disposizione dei giovani calciatori potenzialmente utilizzabili e a tal fine devono essere stati inseriti in distinta, e presenti, prima dell’inizio della gara. Rilevato, sulla base di quanto precede, che la Soc.. Futsal Shqiponja non ha così, contravvenuto alla normativa in materia di utilizzo dei giovani calciatori (così come prescritto dal C.U. n°03 del 19/07/2018 del C.R.E.R). P.T.M questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Real Panigal e di omologare, quindi, il risultato della gara così come conseguito sul campo REAL PANIGAL – FUTSAL SHQIPONJA 0 – 4 Di addebitare la tassa reclamo alla società Real Panigal.

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