C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2018 – Delibera – GARA: CALCIO A5 RIMINI – CALCIO A5 FORLI’ del 09/12/2018

GARA: CALCIO A5 RIMINI – CALCIO A5 FORLI’ del 09/12/2018

Il Giudice Sportivo ha esaminato gli atti relativi alla gara in epigrafe ed ha constatato che al 13’ del secondo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore n° 10 Sig. De Souza Valentini Marco (Soc. Calcio A5 Rimini); Rilevato che a seguito degli accertamenti esperiti dall’ Ufficio Tesseramento presso il CRER, su richiesta del Giudice Sportivo, è stato accertato che il suddetto calciatore non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso; Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art.29 comma 4 lett. a) del C.G.S questo organo giudicante può instaurare anche d’ ufficio un procedimento, nonché per effetto dell’art.17 comma 5 lett.a) P.T.M. questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: • di infliggere alla Società Calcio A5 Rimini la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; • di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Calcio A5 Rimini Sig. Carta Daniel fino al 06/01/2019 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’ar.1bis C.G.S); • di infliggere alla Soc. Calcio A5 Rimini l’ammenda di euro 150,00. • Trasmette gli atti alla Procura Federale

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