C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 23/01/2019 – Delibera – GARA: SOLIERESE – UNITED CARPI del 12/01/2019

GARA: SOLIERESE – UNITED CARPI del 12/01/2019

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 27 del 16/01/2019, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Solierese, con il quale si chiede la ripetizione della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante il Direttore di gara, avrebbe convalidato la segnatura della rete da parte della società ospitata, nonostante uno degli assistenti di parte avesse segnalato poco prima che il pallone era uscito dal terreno di gioco. Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente confermato che la gara si è svolta regolarmente e che, nonostante la segnalazione dell’assistente di parte, ha ritenuto che la palla non fosse completamente uscita dal terreno di gioco. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 29 comma 3) C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del gioco del calcio. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.T.M. Questo Giudice Sportivo, delibera: · di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio: SOLIERESE – UNITED CARPI 2-4 · di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Solierese.

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