C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/02/2019 – Delibera – GARA: REAL SAN CLEMENTE – ATHLETIC POGGIO

GARA: REAL SAN CLEMENTE – ATHLETIC POGGIO

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 31 del 31/02/2019, ha esaminato il reclamo inoltrato alla Soc. Real san Clemente con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara. Nella specie, a detta della reclamante, alla partita in questione avrebbe partecipato un giocatore della Soc. Athletic Poggio (il n° 5 Sig. De Paoli Federico) la cui identità non corrisponderebbe con il rispettivo nominativo riportato in distinta In considerazione di quanto precede la Soc. Real San Clemente chiede l’applicazione dell’art.17 C.G.S. Questo Giudice Sportivo, osserva: L’arbitro nel proprio supplemento di referto ha espressamente dichiarato di avere accertato l’identità, e quindi riconosciuto, il giocatore n° 5 della Soc. Athletic Poggio nonostante vi fosse un errore di compilazione della distinta a lui presentata da quest’ultima. Infatti, in concreto, vi sarebbe stato uno scambio di nominativi/numero di maglia rispetto a quelli riportati in distinta (nella specie in distinta il giocatore con la maglia n°2 in realtà indossava la maglia n°5, e viceversa); Considerato che, comunque, l’art. 17 comma 7 C.G.S. espressamente prescrive che” 7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società”; Rilevato dagli atti ufficiali che l’arbitro ha, comunque, provveduto a riconoscere, e quindi, ha identificato il calciatore n°5 della Soc. Athletic Poggio.; P.T.M.

Questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: · di omologare la gara con il seguente risultato, ovvero così come conseguito sul campo: REAL SAN CLEMENTE – ATHLETIC POGGIO 0-1 · di comminare l’ammenda di euro 30,00 alla Soc. Athletic Poggio per non avere correttamente compilato la distinta presentata all’arbitro; · di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Real San Clemente.

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