C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/02/2019 – Delibera – GARA: RAVARINO – POVIGLIESE del 14/02/2019
GARA: RAVARINO – POVIGLIESE del 14/02/2019
Il Giudice Sportivo, ha letto il referto arbitrale da cui ha rilevato che la gara in questione non è stata disputata a causa di una malfunzione dell’impianto di illuminazione del terreno di gioco. Constatato dal referto arbitrale che l’impianto di illuminazione era funzionante prima del previsto orario di inizio della gara e che durante il riscaldamento è sopravvenuta una malfunzione dello stesso; Rilevato dal referto arbitrale che la Soc. Ravarino si è prontamente attivata per risolvere il problema all’impianto richiedendo immediatamente l’intervento di un tecnico in loco che ha tentato di ripristinarne la funzionalità senza tuttavia riuscirvi. Rilevato dal referto arbitrale che il guasto non ha interessato solo il terreno di gioco, ma anche altre parti dell’impianto sportivo (es: gli spogliatoi); Considerato che nella documentazione allegata al referto arbitrale è contenuta una certificazione del tecnico intervenuto in loco nella quale è espressamente attestato che il guasto è stato determinato dalla rottura di un contatore di un’altra utenza che, a sua volta, ha provocato il distacco della tensione elettrica anche sul contatore che alimenta il l’impianto sportivo. Considerato che, in virtù di quanto attestato dal tecnico la malfunzione dell’impianto di illuminazione del campo sportivo non è riconducibile a carenze manutentive, ma dall’improvvisa rottura di un contatore collegato ad un’altra utenza;
Considerato che l’arbitro ha deciso di sospendere definitivamente la partita solo aver accertato l’effettiva impossibilità di risolvere il sopra citato problema tecnico in tempo utile ovvero entro il tempo di attesa previsto per tale tipologia di competizione; Considerato che sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale, e nella certificazione allegata al referto arbitrale, deve escludersi la responsabilità della Soc. Ravarino vista l’assoluta imprevedibilità della causa della malfunzione, nonché per l’impossibilità tecnica di intervenire manutentivamente in tempo utile per la disputa della gara; Ritenuto, in virtù di quanto precede, che le cause del guasto in questione siano, quindi, da attribuirsi esclusivamente ad elementi né prevedibili né evitabili; P.T. M. Delibera: la ripetizione della gara (ex art. 17 comma 4 lett. c) C.G.S) e trasmette a tal fine gli atti al C.R.E.R. Attività Agonistica per quanto di competenza. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.