C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 27/02/2019 – Delibera – NIBBIANO E VALTIDONE – S.LAZZARO A FARNESIANA del 16.02.2019

NIBBIANO E VALTIDONE – S.LAZZARO A FARNESIANA del 16.02.2019

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 32 del 20/02/2019, ha esaminato il reclamo presentato dalla Soc. Nibbiano e Valtidone avverso la regolarità della gara di cui sopra. Nella specie la società reclamante chiede che alla Soc. San Lazzaro a Farnesiana sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S., poiché quest'ultima avrebbe fatto giocare il calciatore Sig. Motoi Madalin Viorel (nato il 25/02/2000) con a carico un residuo sanzione (squalifica per una gara a carico di calciatori non espulsi dal campo contenuta nel C.U. n° 31 del 13/02/2019 del C.R.E.R). Accertato che al Sig. Motoi Madalin Viorel (Soc. S.Lazzaro a Farnesiana Castelnovese) nel C.U. n° 31 del 13/02/2019 del C.R.E.R alla Pagina 653, è stata effettivamente comminata una squalifica per una giornata come calciatore non espulso dal campo; Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Motoi Madalin Viorel è stato inserito dalla Soc. S. Lazzaro a Farnesiana in distinta con il n°6 e che, quindi, ha partecipato alla gara in questione; Considerato che sulla base di quanto disposto dall’art 22 comma 2 C.G.S.: “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato Ufficiale.., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.45, comma 2 C.G.S”.;

Considerato che in virtù dell’art. 45 comma 2 C.G.S, il meccanismo dell’automatismo non può trovare applicazione, poiché in tale norma si fa riferimento ai soli calciatori espulsi dal campo nel corso di una gara ufficiale; Considerato che, in conseguenza di quanto previsto dai due sovra citati articoli del C.G.S., il Sig. Sig. Motoi Madalin Viorel (Soc. S. Lazzaro a Farnesiana) avrebbe dovuto scontare la squalifica contenuta nel C.U. n° 31 del 13/02/2019 del C.R.E.R a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione e che, quindi, nella partita in oggetto vi ha preso parte (inserito in distinta con il n°6) pur avendo ancora a proprio carico un residuo sanzione; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Sig. Motoi Madalin Viorel (Soc. S. Lazzaro a Farnesiana); Rilevato che in base all’ art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo Visto l’art. 17 comma 5 C.G.S P.Q.M. Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: - di accogliere il reclamo e, quindi, infligge alla Soc. S.Lazzaro a Farnesiana la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: NIBBIANO E VALTIDONE – S.LAZZARO A FARNESIANA 3 - 0 - di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. S.Lazzaro a Farnesiana Sig. Cassinelli Marco fino al 13/03/2019 per aver inserito in distinta il calciatore sopra citato che non ne aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S.); - di squalificare per un ulteriore giornata il calciatore Sig. Motoi Madalin Viorel (Soc. S. Lazzaro a Farnesiana); - di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Nibbiano e Valtidone.

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