C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO PULCINI 2° ANNO Nr. 59 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS CIBENO Avverso ammenda di Euro 150,00 inflitta alla società e inibizione fino al 28/03/2019 inflitta al dirigente Sig. Marco Gasparini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 33 del 14/03/2019 Gara: United Carpi / Virtus Cibeno squadra B del 05/03/2019

CAMPIONATO PULCINI 2° ANNO

Nr. 59 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS CIBENO

Avverso ammenda di Euro 150,00 inflitta alla società e inibizione fino al 28/03/2019 inflitta al dirigente Sig. Marco Gasparini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 33 del 14/03/2019 Gara: United Carpi / Virtus Cibeno squadra B del 05/03/2019

 

La Società ASD Virtus Cibeno ricorre avverso le decisioni sopra indicate ammettendo che alla data della gara in parola il giovanissimo calciatore Davide Borghi non era ancora stato “ufficialmente tesserato”, ma evidenziando che lo stesso sarebbe stato “in prova” presso la stessa Virtus Cibeno, che perciò era coperto dall’assicurazione societaria e regolarmente provvisto di certificazione medica, che era stato convocato per la partita in questione “per incentivarlo”, che era stato inserito nella distinta erroneamente dall’allenatore e che comunque non avrebbe preso parte alla gara non essendosi presentato per malattia. Letto il reclamo che, occorre precisare, si riferisce a una gara del Campionato Pulcini auto arbitrata e priva di valore per quanto riguarda eventuali classifiche, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il ricorso in parola sia privo di fondamento posto che la società Virtus Cibeno non ha apportato alcun significativo e ragionevole elemento probatorio a sostegno della propria ricostruzione dei fatti che pertanto agli occhi della Corte appare suggestiva, ma assai poco credibile. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della Società ASD VIRTUS CIBENO e conferma per intero la decisione assunta dal Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena Dispone a carico della società ASD VIRTUS CIBENO l’addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.

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