C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 03/04/2019 – Delibera – Nr. 60 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ AS D BEDONIESE UNITED Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: AUDACE – BEDONIESE del 17/03/2019

Nr. 60 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ AS D BEDONIESE UNITED

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: AUDACE - BEDONIESE del 17/03/2019

 

La Società ASD BEDONIESE UNITED ricorre avverso le succitate sanzioni disciplinari chiedendone una revisione e sostenendo che il calciatore FOMOV VASILE , non ha mai colpito con un pugno il portiere avversario nell’azione citata, infatti si è trattato di un normale contrasto aereo, forse un po’ energico dove la sanzione dell’ammonizione sarebbe stata la cosa giusta, ma l’espulsione e addirittura la squalifica per 3 giornate vengono ritenute assolutamente inique e ingiuste. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali e dopo aver sentito l’arbitro a chiarimento, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa motivo alcuno per poter accogliere il ricorso in esame in quanto ritiene che il Giudice Sportivo abbia correttamente interpretato il rapporto arbitrale e adeguatamente determinato le relative sanzioni disciplinari a carico del calciatore FOMOV VASILE, il quale, volontariamente in un contrasto aereo con l’avversario colpiva lo stesso al costato provocandogli forte dolore e rendendo necessario l’intervento dei sanitari. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della Società ASD BEDONIESE UNITED e conferma per intero la decisione assunta dal Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma. Dispone a carico della società ASD BEDONIESE UNITED l’addebito della tassa reclamo versata anticipatamente.

 

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