C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 03/04/2019 – Delibera – Nr. 63 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. S. AGOSTINO A.S.D. Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: S. AGOSTINO – PROGRESSO del 16/03/2019

Nr. 63 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. S. AGOSTINO A.S.D.

Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: S. AGOSTINO – PROGRESSO del 16/03/2019

 

La Società S.AGOSTINO ricorre avverso le decisioni del Giudice Sportivo del CRER in merito alla squalifica fino al 24/03/2021 a carico del calciatore SLIMANI ISMAIL in quanto pur ritenendo riprovevole e ingiustificato il comportamento del giocatore nega che SLIMANI, abbia spinto violentemente e strattonato la divisa arbitrale e tantomeno che avesse colpito violentemente al petto il direttore stesso. La Corte sportiva d’Appello esaminati gli atti e valutate le circostanze rilevate nel ricorso, ritenendo sussistere idonee motivazioni e cause di giustificazione, PQM accoglie il ricorso della Società S. AGOSTINO e riduce la squalifica fino al 24/03/2020 comminata dal Giudice sportivo presso il CRER ritenendo equa la sanzione per mancanza del referto che attesti la gravità della violenza. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

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