C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 03/04/2019 – Delibera – Nr. 64 – RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR IACOPO ANNESE allenatore della Società SAMPAIMOLA ASD Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 35 del 13/03/2019 Gara: SAMPAIMOLA – RUMAGNA del 09/03/2019
Nr. 64 – RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR IACOPO ANNESE allenatore della Società SAMPAIMOLA ASD Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 35 del 13/03/2019 Gara: SAMPAIMOLA - RUMAGNA del 09/03/2019
Il Signor IACOPO ANNESE ricorre avverso la squalifica fino al 24/04/2019, perché allontanato per frasi offensive nei confronti del Direttore di gara, lo stesso ritardava l’uscita dal campo di circa 3 minuti, reiterando le offese e a fine gara dopo essersi posizionato presso lo spogliatoio dell’arbitro reiterava le offese e minacce. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna esaminati gli atti e sentito l’arbitro a chiarimento, rilevando la mancata prova della minaccia, accoglie il ricorso del Signor IACOPO ANNESE e riduce la squalifica fino al 05/04/2019 comminata dal Giudice sportivo presso il CRER . Nulla dispone relativamente alla tassa non versata.
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