C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 10/04/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 68 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ A.S.D. LIBERTAS GHEPARD 1974 Avverso punizione sportiva della perdita della gara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 34 del 21/03/2019 Gara: Libertas Ghepard / Cabassi Union Carpi del 10/03/2019

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 68 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ A.S.D. LIBERTAS GHEPARD 1974 Avverso punizione sportiva della perdita della gara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 34 del 21/03/2019 Gara: Libertas Ghepard / Cabassi Union Carpi del 10/03/2019

 

La Società ASD LIBERTAS GHEPARD 1974 ricorre avverso la decisione sopra indicata sostenendo che di aver unicamente commesso un errore nella compilazione della propria distinta di gara indicandovi con il numero 2 il giovane calciatore VINCENZO FABBRI (classe 2004 e numero di matricola 241844) anziché il calciatore ALESSANDRO FABBRI (classe 1995 e numero di matricola 4069646) e che solo quest’ultimo sarebbe sceso in campo, mentre il primo si sarebbe trovato da tutt’altra parte assieme ai propri genitori. Allegando una lunga teoria di dichiarazioni sottoscritte da diversi soggetti e tutte attestanti il fatto che il calciatore schierato nella gara in esame era Alessandro e non Vincenzo Fabbri, la reclamante chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo con conseguente conferma del risultato acquisito sul campo. La Società Libertas Ghepard che aveva chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione rappresentata da un proprio dirigente munito di valida delega il quale si riporta al ricorso e ribadisce che il tutto è dipeso da un errore materiale nella compilazione della distinta. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha preso contatto con l’arbitro della gara inviandole le foto tessere dei due giocatori. L’arbitro, dopo aver visionato le lo foto di entrambi i calciatori, ha confermato che il calciatore che ha preso parte alla gara in esame è il Sig. Fabbri Alessandro. Appurato che il suddetto calciatore Fabbri Alessandro aveva pieno titolo per partecipare all’incontro in parola, questa Corte ritiene che la gara stessa abbia avuto uno svolgimento regolare. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna annulla la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Modena per quanto riguarda la punizione sportiva della perdita della gara decretata ai danni della Libertas Ghepard e ripristina il risultato conseguito sul campo, vale a dire Libertas Ghepard – Cabassi Carpi: zero a zero. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata anticipatamente essendo stato il ricorso accolto

 

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