C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 02/05/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 74 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TROPICAL CORIANO Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Federico FILIPPUCCI Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 40 del 17/04/2019 Gara: Pol. Reno / Tropical Coriano del 14/04/2019

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 74 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TROPICAL CORIANO Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Federico FILIPPUCCI Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 40 del 17/04/2019 Gara: Pol. Reno / Tropical Coriano del 14/04/2019

 

La Società A.S.D. TROPICAL CORIANO ricorre avverso la succitata decisione del Giudice Sportivo sostenendo che in seguito a un pestone subito durante un fase di gioco, il proprio calciatore Filippucci cadeva a terra e in tale frangente veniva invitato a rialzarsi da un avversario con una frase ingiuriosa. Reagendo all’offesa verbale, il Filippucci si sarebbe alzato e avrebbe semplicemente avvicinato il calciatore della squadra antagonista senza assolutamente colpirlo. L’avversario avrebbe tuttavia finto di essere stato violentemente colpito buttandosi a terra con le mani al volto. L’arbitro, che era lontano dal luogo in cui si sono svolti i fatti, avrebbe frainteso e dunque espulso il Filippucci fra l’incredulità generale. Per quanto precede e invocando la correttezza che nella sua carriera il Filippucci avrebbe sempre dimostrato, la reclamante chiede una riduzione della squalifica. La società reclamante non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha interpellato l’arbitro della gara il quale, confermando il proprio referto, ha precisato di aver assistito ai fatti in esame da una distanza di una decina di metri e dunque di aver visto chiaramente il calciatore Federico Filippucci del Tropical nell’atto di alzarsi da terra e colpire, con la testa e in modo che allo stesso ufficiale di gara è parso volontario, il mento dell’avversario che gli era accanto. Ha precisato l’arbitro che la testata è stata inferta senza particolare violenza e che il giocatore colpito non ha riportato conseguenze lesive avendo disputato il resto della gara senza apparenti difficoltà fisiche. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro, questa Corte ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore Filippucci possa essere considerato come condotta violenta ai danni di un avversario non caratterizzata da particolari circostanze aggravanti. Visto l’articolo 19 comma 4 lettera b) del CGS, questa Corte ritiene dunque che al calciatore Federico Filippucci debba essere inflitta la sanzione minima edittale, vale a dire una squalifica per tre giornate di gara. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del ricorso della Società A.S.D. TROPICAL riduce a tre le giornate di squalifica a carco del calciatore FEDERICO FILIPPUCCI. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

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