C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/05/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 76 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO POLINAGO Avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale in merito al deferimento della Società A.S.D. CASTELLARANO Decisione contenuta nel C.U. nr. 43 del 08/05/2019

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 76 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO POLINAGO Avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale in merito al deferimento della Società A.S.D. CASTELLARANO Decisione contenuta nel C.U. nr. 43 del 08/05/2019

 

La A.SD. CALCIO POLINAGO reclama avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale in merito al deferimento della Società Castellarano, argomentando di non condividere la decisione deliberata e contenuta nel C.U. 43 dell’08 05 19; motiva tale reclamo sostenendo che la decisione appare ingiusta, di modesta entità sotto il profilo sanzionatorio e comunque sbagliata. Questa Corte rileva che il reclamo appare irricevibile almeno per due ordini di motivi: 1. Secondo le norme del C.G.S. il reclamo presuppone l’interesse ad agire da parte del reclamante; nel caso che qui ci occupa questo Giudice rileva che manchi totalmente tale interesse; manca inoltre nel caso specifico la legittimazione attiva ad agire da parte del ricorrente; 2. Il reclamo è inviato al Tribunale Federale Territoriale all’indirizzo romano di Via G.Allegri,14 Roma; per conoscenza è inviato al Giudice Sportivo Federale di Bologna. Questa Corte non è indicata tra i destinatari del reclamo; per questa ragione il reclamo appare non ricevibile e obiettivamente inammissibile. Conseguentemente nessuna decisione deve essere presa, se non la irricevibilità del ricorso e nulla si può disporre a carico della Società Polinago in merito alla tassa reclamo

 

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