C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/05/2019 – Delibera – 30. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE

30. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE

A carico del Signor Montanini Francesco, nonché della Società A.S. FIDENTINA Con nota 19.03.2019, n. 10174/889 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria ; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- Il Sig. MONTANINI FRANCESCO, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la Società FIDENTINA, della violazione dell’art.1bis, comma 1 e dell’art. 5 comma 1 del C.G.S, per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive nei confronti del Sig. Alberto Rugi, arbitro della gara Viarolese-Fidentina disputata in data 17/02/2019, valevole per il campionato di Promozione. L’intervista apparsa sul quotidiano “La Gazzetta di Parma” in data 18/02/2019 recita: “ho visto un arbitraggio disonesto e in malafede e credo sia stata una situazione imbarazzante: non avevo mai visto nulla del genere in tanti anni di calcio. Abbiamo sbagliato troppi goal a pochi metri dalla porta, questo è demerito nostro, ma una direzione del genere è inaccettabile” - la Società A.S. FIDENTINA, a titolo di responsabilità oggettiva ed, ai sensi degli articoli 4 commi 2 e 5 comma 2 del C.G.S., per comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore e tesserato Montanini Francesco, come sopra riportato. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno chiesto di essere sentite, non hanno presentato memorie difensive e non sono presenti all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: - 45 giorni di inibizione a carico del Sig. Montanini Francesco ; - Euro 600,00 di ammenda a carico della Società A.S. FIDENTINA motivando che l’ammenda è richiesta in tale importo per il fatto che la Società disputa il campionato di Promozione; Il Tribunale - Letto il deferimento: - Ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - Preso atto delle richieste del Rappresentate della Procura Federale; Delibera Di infliggere 30 giorni di inibizione a carico del Sig. Montanini Francesco; Euro 400,00 di ammenda a carico della Società A.S. FIDENTINA; Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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