C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 29/05/2019 – Delibera – 31. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE Con nota 17.04.2019, n. 11722/424 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

31. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE

Con nota 17.04.2019, n. 11722/424 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

- vista la comunicazione di conclusione delle indagini e rilevato che nessuna attività difensiva veniva svolta dai soggetti deferiti ; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibilano; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. BIGONI DAVID, Presidente della Società POL. D. LAGHESE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dell’art.1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all' art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D. nonché dell’art.23 delle N.O.I.F. per aver consentito al Sig. GADDA MARCO, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, di svolgere di fatto, nella stagione sportiva 2017/2018, l’attività di allenatore della prima squadra della propria Società partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C.R. Emilia-Romagna con il consapevole ausilio del “prestanome” Sig. Marinelli quale allenatore tesserato; - il Sig. GADDA MARCO, Dirigente della Società POL. D. LAGHESE all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.1bis, comma 1 del G.G.S. per aver svolto le funzioni di allenatore, utilizzando la funzione di “prestanome” del tecnico abilitato Sig. Marinelli Francesco, nel campionato di Seconda Categoria non avendo titolo in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico; - la Società POL. D. LAGHESE, della violazione dell’art.4, comma 1, 2, del C.G.S. per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e nei confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno chiesto di essere sentite e sono presenti all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: 6 mesi di inibizione per il Sig. David BIGONI 6 mesi di inibizione per il Sig. Marco GADDA 600 euro di ammenda per la Società Polisportiva LAGHESE Il Tribunale - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale; - valutate le dichiarazioni rese dalle parti deferite in sede di dibattimento; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. DELIBERA di infliggere al Sig. David Bigoni mesi 3 d’inibizione, al Sig. Marco Gadda mesi 3 d’inibizione e a carico della società POL. D LAGHESE € 300,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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