C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 05/06/2019 – Delibera – 36. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. MISSIROLI MARCELLO nonché della società APD RIBELLE
36. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Sig. MISSIROLI MARCELLO nonché della società APD RIBELLE
Con nota 29.04.2019, n. 1208/829 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale, - visto l’art. 32ter, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il Sig. MISSIROLI MARCELLO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.P.D. RIBELLE, della violazione dell’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. e art.8, commi 9,10 del C.G.S., per non aver pagato al calciatore MASSIMO PISCOPO, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n.75/Cae/17-18 del 05.04.2018, pubblicata con C.U. n. 249 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia; - la Società A.P.D. RIBELLE, inattiva dal 30.06.2018, ma ad oggi affiliata alla F.I.G.C., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante come sopra descritto. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non sono presenti all’odierna riunione né hanno prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: - 6 mesi d’inibizione a carico del Sig. Marcello Missiroli - Euro 600,00 di ammenda a carico della società Ribelle oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel campionato della prossima stagione sportiva 2019/2020 al quale la stessa società dovesse iscriversi Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta accertata la responsabilità di entrambe le parti deferite per le violazioni a loro rispettivamente attribuite; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale; - considerata la mancanza di argomenti difensivi addotti dalle parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; D e l i b e r a Di infliggere al Sig. Marcello Missiroli la punizione sportiva dell’inibizione per mesi sei e alla società APD Ribelle l’ammenda di euro 600,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato al quale la società stessa, attualmente inattiva ma ancora affiliata, dovesse decidere d’iscriversi nelle prossime stagioni sportive. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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