C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 17/04/2019 – Delibera – GARA: IMOLESE FM – RICCIONE FEMMINILE

GARA: IMOLESE FM – RICCIONE FEMMINILE

Il Giudice Sportivo, ha esaminato gli atti ufficiali ed ha rilevato che la gara in oggetto è stata sospesa dall’arbitro al 26’ del secondo tempo, poiché l’allenatore della Soc. Imolese FM ha fatto uscire dal campo due giocatrici senza procedere alla loro sostituzione e, quindi, lasciando volontariamente in campo un numero totale di giocatrici inferiore a quello minimo richiesto per la continuazione della gara. Rilevato che l’arbitro ha definitivamente sospeso la gara in oggetto in conseguenza di quanto sopra descritto. Visto l’art 17 comma 1 C.G.S. e la Regola 3 del regolamento del Gioco del Calcio; P.T.M. Delibera: · di infliggere alla società Imolese FM la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato, così come ottenuto sul campo al momento della sospensione: IMOLESE FM – RICCIONE FEMMINILE 0 - 10 · di penalizzare di un punto in classifica la Soc. Imolese FM; · di squalificare fino al 08/05/2019 il sig. Della Torre Francesco (Soc. Imolese FM) (sanzione così determinata ai sensi dell’ar.1bis C.G.S); Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari a carico di tesserati per quanto in atti:

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it