C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/05/2019 – Delibera – GARE DEL 12/ 5/2019 ATLETICO SANTARCANGELO – FUTSAL BELLARIA
GARE DEL 12/ 5/2019 ATLETICO SANTARCANGELO – FUTSAL BELLARIA
Il Giudice Sportivo, ha letto gli atti ufficiali, ed ha rilevato dal referto di gara che al 29’ del secondo tempo l’arbitro ha sospeso la gara poiché, a seguito della notifica dell’espulsione nei suoi confronti, il Sig. Boschetti Diego (Soc. Atletico Santarcangelo) colpiva con un pugno al petto il Direttore di gara causandogli dolore e facendogli temporaneamente mancare il respiro. In conseguenza di tale atto di violenza l’arbitro non si sentiva più nelle condizioni per continuare a dirigere la partita ed ha, quindi, definitivamente sospeso la partita. Visto quanto precede questo Giudice Sportivo osserva: la vicenda presenta caratteristiche di rilievo ed incide severamente sul grado di responsabilità della Soc. Atletico Santarcangelo. Nella specie deve essere evidenziato l’episodio di particolare gravità rappresentato dal comportamento antisportivo del tesserato della Soc. Atletico Santarcangelo (maglia n°7 - Sig. Boschetti Diego)
che ha colpito con un pugno al petto l’arbitro cagionandogli dolore. In virtù di quanto precede è evidente che non sussistano dubbi sulla responsabilità del sovra citato tesserato e, quindi, della Soc. Atletico Santarcangelo in ordine al grave atto di violenza fisica posto in essere ai danni del Direttore di gara P.T.M. Delibera, per tutti i fatti sopra descritti e valutati: · di infliggere alla Soc. Atletico Santarcangelo la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: ATLETICO SANTARCANGELO – FUTSAL BELLARIA 1 – 9 Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.