F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0071/CFA pubblicata il 18 Marzo 2022 (motivazioni) Gabriele Saltelli/Procura federale

Decisione/0071/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0089/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Carlo Saltelli – Componente

Paola Palmieri - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0089/CFA/2021-2022 proposto dal Sig. Gabriele Saltelli,

 per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, di cui al Com. Uff. n. 72 del 03.02.2021

contro

la Procura Federale

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9 marzo 2022, l’Avv. Paola Palmieri e uditi per la reclamante l’Avv. Andrea Pellegrini e per la Procura Federale l’Avv. Maurizio Gentile.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

 In data 20.07.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 27pfi21-22, avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla condotta del sig. Saltelli Gabriele che ha svolto attività di osservatore calcistico in occasione di un Torneo Regionale Under 15 organizzato dal C.R. Friuli Venezia Giulia”, a seguito della nota del 16.02.2021 inviata dal Presidente del CR Friuli Venezia Giulia, Ermes Canciani, che, a sua volta, trasmetteva alla Procura copia delle comunicazioni dell’8.06.2021 e 14.06.2021. Con dette comunicazioni il Giudice Sportivo presso il predetto C.R., a seguito di disamina dei referti redatti dagli Arbitri in occasione delle gare di cui sopra, relazionava in merito al fatto che, in occasione delle partite Udine United Rizzi Cormor - Ancona del 06.06.2021 e Forum Julii Calcio - Ancona del 13.06.2021, disputate nell’ambito di un Torneo Regionale Under 15 organizzato dal citato C.R., un soggetto, identificato in occasione della seconda gara per il sig. Gabriele Saltelli, si era introdotto nello spogliatoio dei Direttori di gara mostrando un tesserino recante la dicitura “Osservatore calcistico” e, in entrambe le occasioni, aveva chiesto e ottenuto di poter fotografare le distinte di gara.

L’Ufficio inquirente, acquisita documentazione in merito ai soggetti e alle Società coinvolte, sentiti vari tesserati, fra i quali il sig. Gabriele Saltelli, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Accompagnatore dell’ASD ISM Gradisca, e i due Direttori di gara che avevano segnalato l’accaduto, riteneva accertate alcune violazioni che provvedeva a contestare con la comunicazione di chiusura indagini dell’8.10.2021.

In conseguenza della notifica di tale notizia, il Presidente della società Gradisca chiedeva di essere audito e in tal sede precisava che, nel breve periodo dal 26 maggio 2021 al 16 giugno 2021, il Saltelli era stato tesserato per l’ASD Gradisca con la qualifica di Dirigente accompagnatore e non quale Osservatore calcistico e che pertanto, nelle occasioni oggetto di contestazione, aveva agito in quest’ultima qualità e non nell’interesse della società friulana.

Quanto all’avvisato, il Saltelli provvedeva al deposito di memoria con la quale sottolineava l’inconsistenza delle violazioni contestate sia in considerazione del fatto che lo stesso aveva chiesto agli arbitri, educatamente, di poter fotografare le distinte di gara e tale possibilità gli era stata concessa dai Direttori di gara senza nessuna contestazione, sia in considerazione del fatto che lo stesso non era tesserato FIGC quale Osservatore calcistico, titolo peraltro conseguito presso Ente diverso ed esterno alla FIGC, con la conseguenza che non poteva sussistere la violazione dell’art. 55 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC.

In subordine, formulava istanza di accesso all’istituto di cui all’art. 126 del CGS, formulando l’ipotesi sanzionatoria prevista dall’art. 9, lettera a) del CGS stesso. (ammonizione).

La Procura Federale, ritenuto che le difese svolte dagli avvisati non fossero idonee a connotare diversamente le condotte imputate, senza prendere esplicita posizione sulla richiesta di accordo ex art. 126 C.G.S., con atto del 6 dicembre 2021, deferiva al Tribunale Federale nazionale:

a) il Sig. Saltelli Gabriele, Osservatore calcistico all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore per la ASD ISM Gradisca per la violazione dell’art. 4 CGS comma 1 “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, in relazione all’art. 55 del Regolamento del Settore tecnico poiché, in occasione di un Torneo Regionale U 15 assisteva agli incontri disputati il 06/06/2021 e 13/06/2021 rispettivamente a Udine tra Udine United Rizzi Cormor e Ancona e a Cividale del Friuli tra il Forum Julii Calcio e Ancona, società operanti in ambito dilettantistico, si qualificava come Osservatore Calcistico esibendo la tessera di riconoscimento (n ROI19137 valida fino a Novembre 2021), e procedeva, negli spogliatoi in uso agli arbitri, a fotografare le distinte di gara delle squadre in campo;

b) la società ASD ISM Gradisca a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Saltelli Gabriele, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

A seguito dell’udienza del 21/12/2021 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiarava, in via preliminare di rito, la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND e ordinava la trasmissione degli atti del procedimento al detto Tribunale a cura della Segreteria.

 Rilevava il Tribunale federale che:

“- l’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, recante la rubrica “Classificazione dei Tecnici”, nell’elencare tutte le figure professionali inquadrate e/o qualificate come Tecnici, non fa menzione alcuna degli Osservatori calcistici;

- il successivo art. 17 prevede che il Settore Tecnico FIGC provveda “alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16”;

- l’art. 55 del medesimo Regolamento, l’unico nel quale si faccia riferimento alla figura dell’Osservatore calcistico, prevede che “Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Osservatore calcistico. 3. I criteri per l’ammissione al corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore. Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico. 4. Gli “Osservatori Calcistici” che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC”;

- nell’ambito del Regolamento del Settore Tecnico non è dato rinvenire l’esistenza di un Albo o di un Ruolo che annoveri gli Osservatori Calcistici;

- il Gabriele Saltelli, all’epoca dei fatti, era tesserato dell’ASD ISM Gradisca quale Dirigente Accompagnatore e non come Osservatore calcistico;

- il sig. Gabriele Saltelli ha conseguito la qualifica di Osservatore Calcistico presso un Ente privato denominato Associazione Italiana Osservatori Calcistici ROI Italia come risulta dalla copia del tesserino esibito tanto agli Arbitri delle gare in questione quanto in sede di audizione alla Procura Federale nonché dall’albo degli Osservatori calcistici tenuto in proprio dalla predetta Associazione;

- anche a voler concedere che il sig. Gabriele Saltelli, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 55 del Settore Tecnico, si sarebbe potuto tesserare per l’ASD ISM Gradisca quale Osservatore calcistico, ciò non sarebbe comunque potuto accadere in quanto il primo comma della norma citata prevede tale figura solo nell’ambito delle società professionistiche;

- i riformati artt. 83 e 84 del CGS prevedono, entrambi, per quanto rileva in questa sede, che la competenza del TFN, il primo, e quella della Sezione Disciplinare del medesimo Organo giudicante, il secondo, sia estesa “… ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale … nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …”;

- nessun’altra modifica circa la competenza del TFN e dei TFT risulta essere stata apportata al codice di rito a seguito dell’abrogazione della Sezione Disciplinare del Settore Tecnico, di talché in nessun caso si potrà sostenere la competenza della Sezione Disciplinare del TFN nell’ipotesi in cui venga deferito un soggetto che non risulti inquadrato nell’Albo e/o nei Ruoli del Settore Tecnico”.

In conseguenza di quanto sopra osservato, risultando il sig. Gabriele Saltelli tesserato, all’epoca dei fatti, per l’ASD ISM Gradisca, società di puro settore dilettantistico operante nell’ambito territoriale del CR Friuli Venezia Giulia, riteneva il Tribunale adito che, unico organo giudiziario competente a conoscere del suo comportamento fosse il Tribunale Federale Territoriale presso detto Comitato cui erano rimessi gli atti ai fini della conseguente pronuncia.

Il Tribunale federale territoriale cui pervenivano gli atti, con la decisione impugnata con il suesposto reclamo, ritenuta sussistente la responsabilità in ordine agli addebiti a lui ascritti, comminava al signor Gabriele Saltelli la squalifica per la durata di mesi 5 (cinque) mentre, quanto alla società ASD ISM Gradisca, dichiarava l’efficacia della sanzione concordata con la Procura federale ex art. 127 del CGS, consistente nella ammenda di E. 266,67 e, su tali basi, definiva il procedimento.

Il Tribunale federale territoriale, preliminarmente, rigettava l’eccezione di nullità del procedimento disciplinare avanzata dal Sig. Saltelli, non sussistendo alcun obbligo della Procura di riscontrare la richiesta di accordo avanzata dall’incolato ai sensi dell’art. 126 del C.G.S.

Nel merito, pur escludendo la possibile violazione dell’art. 55 del Regolamento Tecnico di Organizzazione, tuttavia riteneva la condotta del Gabrielli censurabile ai sensi di ulteriori disposizioni, “posto che dal vigente CGS non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate, ma solo la previsione della indicazione delle stesse (art. 125 CGS)” affermando dunque, che “non è esclusa la possibilità per il TFT di considerare i fatti oggetto di deferimento anche alla luce di altre previsioni normative”.

Alla luce di tale motivazione, il Saltelli, ritenendo la pronuncia così resa, ingiusta e contraria al disposto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., proponeva tempestivo reclamo affidato a diversi motivi.

Con il primo, deduceva la nullità dell’atto di deferimento della Procura Federale del 6 dicembre 2021 per violazione dell’art. 126 del C.G.S. poiché la Procura non aveva preso in considerazione la richiesta di accordo.

Nel merito, riepilogati i fatti deduceva ulteriormente:

- L’insussistenza della violazione di cui all’art. 55 del Regolamento del Settore Tecnico;

- La nullità della decisione del Tribunale Federale Territoriale “per violazione dell’art. 125 C.G.S., per violazione del diritto di difesa e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”;

- La nullità della decisione del Tribunale Federale Territoriale “per violazione dell’art. 125 C.G.S., per violazione del diritto di difesa e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento alla qualifica attribuita al signor Saltelli in quanto nell’atto di deferimento era contestata una condotta in qualità di Osservatore calcistico mentre il Tribunale aveva finito per sanzionarlo quale “Dirigente Accompagnatore per l’ASD ISM Gradisca”;

- La nullità della decisione del Tribunale Federale Territoriale “per violazione dell’art. 125 C.G.S., per violazione del diritto di difesa e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento all’ingresso del signor Saltelli negli spogliatoi degli arbitri”;

- La nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità e/o illegittimità della decisione del Tribunale Federale Territoriale “per incompetenza, per eccesso di potere e per decadenza, anche con riferimento all’art. 65, comma 2-bis, N.O.I.F.;

- L’inesistenza delle violazioni di cui all’art. 4 C.G.S. tenuto conto in particolare che lo stesso, al fine di apprendere il nome dei giocatori provvedeva a rivolgersi all’Arbitro, chiedendo educatamente, dopo essersi presentato e qualificato, la possibilità di fotografare le distinte di gara. Né poteva ritenersi sussistente alcuna presunta violazione della privacy in quanto i dati rilevati (nome dei calciatori e numero di maglia) erano noti per essere pubblicati sul sito e in ogni caso non erano stati oggetto di diffusione.

Per gli stessi motivi non poteva ritenersi integrata alcuna violazione dell’art. 6 del Reg. UE n. 679/2016;

Quanto alla presunta violazione dell’art. 66, co. 2-bis, N.O.I.F, la stessa era smentita dal fatto che non vi era stata una entrata in campo quanto piuttosto negli spogliatosi dell’arbitro e che in ogni caso ne era stata fatta espressa richiesta e in un caso lo stesso era stato personalmente accompagnato dal dirigente della società giocatrice;

- Non ricorreva, infine, alcuna violazione delle direttive AIA del 01.09.2021 in quanto i fatti erano accaduti in data antecedente alle norme restrittive anti Covid.

Nei termini la Procura non depositava difese.

All’udienza del 9 marzo, presente l’Avv. Andrea Pellegrini per il reclamante, si riportava integralmente al reclamo concludendo in conformità.

Interveniva per la Procura Federale l'Avv. Maurizio Gentile il quale richiamava le argomentazioni del deferimento e gli atti di indagine, concludendo per il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce del primo motivo di reclamo, va esaminata la preliminare eccezione di nullità del deferimento per violazione dell’art. 126 del CGS.

Con la memoria del 2.11.2021, regolarmente ricevuta dalla Procura Federale e di cui viene dato atto nelle premesse dell’atto di deferimento, il signor Saltelli aveva richiesto, in via subordinata all’archiviazione, l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata ai sensi dell’art. 126 del C.G.S, identificata nella sanzione prevista dalla lettera a) dell’art. 9, comma 1, del C.G.S. (ammonizione).

La Procura, tuttavia, lamenta il reclamante, non risulta avere dato seguito alla richiesta né ha motivato il rigetto, sostanzialmente ignorandola, così precludendo all’interessato di accedere alla consistente riduzione della sanzione prevista dalla disposizione menzionata, da cui la nullità del deferimento.

Il Collegio condivide la statuizione di primo grado sulla insussistenza della ipotesi di nullità alla luce delle considerazioni che seguono.

L’art. 126 CGS consente ai soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini di richiedere, “ con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura”. Nel caso di specie, la proposta da parte dell’odierno reclamante risulta ritualmente inviata con memoria depositata agli atti del fascicolo di primo grado senza che la Procura apparentemente la prendesse in considerazione o motivasse sul punto.

Si osserva, al riguardo che, sebbene la disposizione si limiti ad indicare la facoltà dell’interessato di proporre la riduzione della sanzione e non contempli alcun obbligo, per la Procura, di accettare, di formulare una controproposta o di respingere motivatamente la proposta di accordo, tuttavia, un qualche riscontro all’istanza appare deontologicamente doveroso, non foss’altro in adempimento ai doveri di lealtà istituzionale e di correttezza cui tutti i soggetti dell’ordinamento federale devono ispirare il proprio comportamento con specifico riferimento al principio generale del cd. clare loqui.

Ciò premesso, occorre però prendere atto che il Codice di giustizia sportiva non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito di formulare una controproposta né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell’accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell’azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento.

 Di qui l’impossibilità di far derivare da tale comportamento una conseguenza radicale, quale è la nullità dell’atto di deferimento.

Vero è che nel presente caso, nel proporre la sanzione piena, la Procura, nella consapevolezza dell’avvenuta presentazione della richiesta - di cui comunque viene dato atto con il deferimento - ha implicitamente respinto la proposta di irrogare una mera ammonizione, sanzione decisamente inferiore a quella poi individuata in concreto (mesi 6 di squalifica), e che vale a giustificarne il rigetto.

Di qui il rigetto del primo motivo di reclamo e la conferma della statuizione di primo grado sul punto.

Passando al merito, occorre valutare i motivi di ricorso con cui si lamenta, sul piano processuale, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel merito, l’insussistenza delle violazioni riscontrate dal Tribunale di primo grado.

Si osserva al riguardo che, con l’atto 6 dicembre 2021, la Procura, testualmente, ha deferito al Tribunale Federale nazionale:

“ il Sig. Saltelli Gabriele, Osservatore calcistico all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore per la ASD ISM Gradisca per la violazione dell’art. 4 CGS comma 1… in relazione all’art. 55 del Regolamento del Settore tecnico poiché, in occasione di un Torneo Regionale U 15 assisteva agli incontri disputati il 06/06/2021 e 13/06/2021 rispettivamente a Udine tra Udine United Rizzi Cormor e Ancona e a Cividale del Friuli tra il Forum Julii Calcio e Ancona, società operanti in ambito dilettantistico, si qualificava come Osservatore Calcistico esibendo la tessera di riconoscimento (n ROI19137 valida fino a Novembre 2021), e procedeva, negli spogliatoi in uso agli arbitri, a fotografare le distinte di gara delle squadre in campo”.

Come anche affermato dal Tribunale - senza che la Procura abbia contestato espressamente tale punto della decisone di primo grado - l’art. 55 del Regolamento del Settore tecnico, come risultante dalle modifiche apportate nel tempo alla disposizione in esame, l’attività di Osservatore calcistico è un’attività che può essere svolta solo per conto di società professionistiche anche da un soggetto non tesserato.

A seguito delle modifiche apportate in sede regolamentare conseguenti alle iniziative dell’Autorità antitrust (provv. AGCM n. 27249 del 27.6.2018 confermato da TAR Lazio Sez. I, n. 7177/2019), si tratta ormai di un’attività “libera” da parte di osservatori che possono svolgere il relativo corso anche presso soggetti esterni alla Federazione (come si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 55 del Regolamento tecnico di organizzazione).

Nel caso in esame, non risulta mai affermato – ed anzi viene espressamente escluso - che il Gabrielli abbia operato quale Osservatore calcistico per la società Gradisca, come smentito dalle indagini istruttorie svolte (v. anche dichiarazioni del Presidente della soc. Gradisca), né lo stesso risulta avere mai speso il nome della società nelle occasioni oggetto di contestazione.

Del pari, non risulta smentito che il Gabrielli, sia in occasione della prima che della seconda partita, abbia esibito solo il tesserino di Osservatore calcistico, chiedendo l’autorizzazione ad entrare negli spogliatori e a scattare alcune fotografie delle liste di gara.

Il fatto che, al contempo, fosse dirigente accompagnatore dunque non può ritenersi rilevante considerato che risulta acclarato come lo stesso non abbia agito in tale qualità nell’interesse di una società dilettantistica e, dunque, in contrasto con la previsione di cui all’art. 55, comma 1, del richiamato articolo. Come affermato testualmente dal Tribunale nella decisione oggetto di reclamo, non vi è “prova alcuna che consenta di affermare che il Sig. Saltelli, tesserato per l’ASD ISM Gradisca all’epoca dei fatti, abbia assolto attività di Osservatore calcistico all’epoca dei fatti”.

Il Tribunale di primo grado, tuttavia, pur avendo escluso la violazione sotto il dedotto profilo, ha ritenuto che nei fatti oggetto di deferimento si potesse comunque ravvisare la violazione di altre disposizioni dell’ordinamento “non essendo esclusa la possibilità per il TFN di considerare i fatti oggetto di deferimento anche alla luce di altre previsioni normative” e, nella specie, la violazione delle norme di tutela sulla privacy, dell’art. 66, comma 2-bis, N.O.I.F. stante l’ingresso in campo non autorizzato e delle disposizioni AIA introdotte nel settembre 2021 in funzione anti- Covid.

Di qui i motivi di reclamo formulati dall’istante sotto il profilo della violazione dell’art. 125 C.G.S. nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Osserva il Collegio che l’art. 125, comma 4, C.G.S. descrive il contenuto essenziale dell’atto di deferimento stabilendo che, “nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.

La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta.

E’ pur vero che in base alla consolidata giurisprudenza in ambito sportivo sulla scorta dell’orientamento della Cassazione penale “per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione (Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 35551 del 15.7.2010)” (ex multis CFA- Sezione I, decisione n. 58/CFA/2020-2021). Giurisprudenza richiamata anche dalla sentenza di primo grado.

A sostegno, anche la giurisprudenza penale più recente che così interpreta l’art. 521 c.p.p.: “ Questa Corte ha già chiarito che "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (In tal senso, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7540; cfr. anche SS.UU. n. 36551 del 15/07/2010).

Tale orientamento deve essere confermato anche in questa sede.

Peraltro, nel particolare caso in esame, il tema di indagine da parte della sentenza di primo grado ha indubbiamente superato i limiti segnati dalla giurisprudenza sopra richiamata che, comunque, ritiene pur sempre che il mutamento del fatto debba essere contemperato con altri principi generali quali il rispetto del contraddittorio e il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Sulla base della stessa giurisprudenza richiamata infatti, "sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato" (Cass. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012; idem, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7534).

Viene, invero, qui in rilievo la necessità di garantire all’incolpato la possibilità di impostare fin dall’inizio una corretta difesa contribuendo a chiarire i fatti e a valutare le condotte alla luce delle reciproche posizioni. Quanto sopra, sia in coerenza con il principio del giusto processo, accolto anche nell’ambito sportivo dall’art. 44 del C.G.S., sia alla luce delle posizioni assunte in sede europea ove si è più volte affermato che il diritto ad un processo equo impone alle autorità di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico - oltre che della qualificazione giuridica ad essi attribuita - così da riconoscergli un’occasione concreta ed effettiva di difendersi in relazione ad essa (in particolare, sentenza del 2007 Drassich c. Italia; C. eur. dir. uomo, 11.12.2007, ricorso n. 25575/04).

Nel caso in esame, a ben vedere, le ulteriori condotte sanzionate dal Tribunale sono difficilmente riconducibili al perimetro fattuale indicato dal pur generico atto di deferimento mentre altre sono del tutto estranee, quali ad esempio, il “trattamento di dati personali”, l’ingresso non autorizzato sul campo di gioco, la violazione delle norme Aia in funzione di prevenzione della pandemia in corso.

Quanto poi alla qualificazione giuridica del fatto, il deferimento non può considerarsi alla stregua di una formula aperta cui ricollegare ogni possibile violazione di norme, sulla base del principio iura novit curia.

Come ricordato dalla stessa giurisprudenza di questa Corte federale e in particolare dalla decisione CFA Sezione IV, decisione n. 94/CFA/2019-2020, ai sensi dell’art. 125, comma 4, C.G.S. “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate...”, chiarendo che è onere dell’Organo procedente individuare le norme di riferimento. Al riguardo non vale invocare il principio “iura novit Curia”; tale principio, nell’ambito del diritto sportivo, non può estendersi fino a porre rimedio a errori del procedente nel dare luogo al deferimento, considerata anche la peculiare posizione della Procura Federale, organo inquirente e requirente e, come tale, anch’esso organo tecnico tenuto alla conoscenza esatta delle norme da proporre all’attenzione del decidente. Valga richiamare le conclusioni della giurisprudenza, secondo la quale l’applicazione di tale principio trova comunque un limite nel principio di correlazione tra il “chiesto ed il pronunciato”, quest’ultimo pure da considerare principio “cardine” dell’attività giurisdizionale (Cass. Civ., Sezione V, ord. n.15184/20 nonché sent. n. 8645/18 e n. 30607/18). In sostanza, l’esatto contenuto delle norme ritenute violate costituisce un elemento del fatto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l’onere di allegare nel processo (Cass., n. 1760/18); né può essere richiesto al giudice di sopperire a errori materiali della parte promuovente il giudizio, arrivandosi altrimenti al paradosso che – a seguire il ragionamento del Procuratore Interregionale – sarebbe sufficiente a quest’ultimo descrivere i fatti materiali riscontrati e lasciare al giudicante l’onere di individuare le eventuali norme violate e procedere alla loro applicazione”.

Nel caso di specie, ferma restando la possibilità per il Giudice di qualificare i fatti ascritti, la formulazione dell’atto di deferimento è tale da non consentire all’Organo giudicante di ricomprendervi anche la violazione di norme del tutto sganciate rispetto all’iniziale contestazione, incentrata sulla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, ma in esclusiva “relazione” con l’art. 55 del Regolamento tecnico di organizzazione.

Premesso quanto sopra, va comunque rilevato che, anche al di là di tali aspetti - che di per sé sarebbero tali da comportare l’accoglimento del reclamo – lo stesso merita di essere accolto anche con riferimento alla insussistenza delle condotte indicate dal Tribunale ove si tenga conto che:

a) quanto all’ingresso in campo – e anche al di là del fatto che si possa considerare ricompreso anche l’ingresso negli spogliatori arbitrali - risulta dagli atti istruttori e comunque mai contestato dalla stessa Procura, che il Gabrielli in entrambe le occasioni (partita del 6/6/2021 e del 13/6/201), ha chiesto il permesso di entrare solo negli spogliatori in uso agli arbitri per ivi fotografare le liste di gioco e che, in occasione di uno dei due eventi sportivi sia stato addirittura accompagnato da un dirigente di una delle società in campo. Nessuna fonte di prova di quelle indicate dalla Procura, del resto, registra una qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti presenti, ivi compresi gli stessi Direttori di gara;

b) quanto alla violazione della privacy risulta altresì che nessuno si è opposto alla fotografia delle liste di gioco, che peraltro sono rese pubbliche sui rispettivi siti delle squadre interessate e che, in ogni caso, non vi è stata la successiva diffusione dei dati così appresi;

c) quanto alla dedotta violazione delle norme AIA (in base alle quali, tra l’altro, i colloqui con gli arbitri si dovrebbero tenere all’aperto), si osserva che lo stesso Tribunale fa riferimento a direttive AIA entrate in vigore il 1.9.2021 e, dunque, in data successiva ai fatti di cui si discute nel presente giudizio, pacificamente avvenuti nel mese di giugno.

Sotto i profili descritti, pertanto, non si ravvisano le violazioni addebitate dal Tribunale né d’altra parte, per le particolari modalità in cui gli episodi si sono svolti e stante l’implicita autorizzazione o, quanto meno, l’assenza di opposizione alle condotte riscontrate da parte degli stessi arbitri e degli altri soggetti presenti che vi hanno assistito passivamente, è possibile ritenere che la condotta del Gabrielli superi la soglia di rilevanza tale da integrare gli estremi di una condotta scorretta o comunque contraria ai doveri di lealtà e probità di cui all’art. 4 del C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paola Palmieri                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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