F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 111/TFN – SD del 18 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5191/119 pf21-22/GC/blp del 13 gennaio 2022, notificato al TFN in data 19 gennaio 2022 nei confronti del sig. I.M. – Reg. Prot. 96/TFN-SD

Decisione/0111/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0096/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 8 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5191/119 pf21-22/GC/blp del 13 gennaio 2022 nei confronti del sig. I. M.,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 13 gennaio 2022, notificato al Tribunale Federale Nazionale in data 19 gennaio 2022, a carico di:

- sig. I.M., (all’epoca dei fatti, allenatore inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico come Istruttore Giovani Calciatori – Allenatore UEFA C e come tale svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale ex art. 2, comma 2, del CGS nell’interesse e conto della società Cedratese Calcio 1985 SSD (per la quale peraltro era stato formalmente tesserato per le stagioni sportive 2019-2020 e 2020 2021) in quanto soggetto cui era stata affidata per la corrente stagione sportiva (sia pure in attesa di provvedere al perfezionamento del relativo tesseramento) la direzione tecnica della squadra OMISSIS e su iniziativa e proposta del quale la Società aveva provveduto ad organizzare, in località OMISSIS dal 23 al 29 agosto 2021, un ritiro precampionato per i giocatori OMISSIS, della violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori” e nelle “Regole per trasferte spostamenti e logistica - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver, durante l’anzidetto ritiro precampionato della squadra OMISSIS:

i) occupato/condiviso la medesima stanza di albergo (camera 101 presso l’hotel OMISSIS) con tre calciatori minori di età (segnatamente i calciatori OMISSIS) senza aver preventivamente acquisito/ricevuto il nulla osta da parte dei genitori di ciascuno degli stessi o per meglio dire in assenza del preventivo nulla osta anche da parte dei genitori del minore D.G.;

ii) compiuto atti sessuali con il calciatore D.G. con cui occupava e dormiva lo/nello stesso letto matrimoniale, quali concretatesi nell’avergli in più di un’occasione (tra il 23 e il 25 agosto 2021), nel mentre erano entrambi distesi a letto e alla presenza degli altri due minori, sollevato la maglietta per toccarlo/massaggiarlo sulla pancia (davanti e dietro), dato alcune carezze, nonché, alcuni schiaffi sul sedere dicendo “bambini sentite che bel rumore che fa”.

Con le aggravanti:

a) di aver commesso il fatto abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle proprie funzioni di allenatore della squadra OMISSIS e quindi in spregio a quel rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la rosa di siffatta squadra dei quali - peraltro - era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia (art. 14, comma 1, lett. a, del CGS);

b) di aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive, ovvero, del fatto di occupare la medesima stanza di albergo e condividere il medesimo letto (matrimoniale) con il calciatore minore di età D.G. (art. 14, comma 1, lett. g, del CGS);

- società Cedratese Calcio 1985 SSD, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, del CGS, dei comportamenti ascritti, rispettivamente, al sig. I.M. e al sig. M.B. nella propria ricordata qualità all’epoca dei fatti di soggetto di cui all’art. 2, comma 2, CGS, il primo, e di dirigente della società Cedratese Calcio 1985 SSD il secondo.

La fase istruttoria

In data 7 settembre 2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 119pf 21-22 avente ad oggetto “Segnalazione della Procura Generale dello Sport in ordine a notizie di stampa aventi ad oggetto gravi comportamenti posti in essere da un allenatore non meglio identificato nei confronti di alcuni baby calciatori”.

La segnalazione riguardava un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giorno” dal titolo “Molestie seriali ai baby calciatori. Sette denunce per l'allenatore” nel quale si era riferito dell'accusa di molestie sessuali formulata a carico dell'allenatore di una società calcistica del Varesotto in seguito alle denunce presentate dai genitori di alcuni giovani tesserati della squadra OMISSIS.

Si precisava nell’articolo che gli episodi denunciati sarebbero avvenuti durante il ritiro pre-campionato della squadra e che dopo un lungo interrogatorio le forze dell'ordine avevano imposto all'accusato l'obbligo di dimora e il divieto di contatto con l'esterno, sequestrandogli il cellulare e oscurando il suo profilo social.

Nel corso dell’istruttoria la Procura assumeva agli atti ulteriori articoli giornalistici occupatisi della vicenda e, individuato l’indagato nel sig. I.M. e la società coinvolta nella Cedratese Calcio SSD, per ottenere informazioni sui precedenti disciplinari risultanti dai fogli di censimento dell’indagato si rivolgeva al Settore Tecnico della FIGC, al Comitato Regionale della Lombardia e al Comitato Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta che, però, comunicavano di non aver rinvenuto, all’esito delle ricerche compiute, alcuna documentazione.

L'Organo inquirente procedeva in data 21 settembre 2021 all’audizione del Presidente della società Cedratese Calcio SSD il quale affermava di non aver mai avuto sospetto, in passato, dell’indagato e di aver comunque provveduto immediatamente ad allontanarlo, non appena venuto al corrente dei fatti oggetto di indagine.

In data 23 settembre 2021 l’Organo inquirente indirizzava formale richiesta alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Verbania al fine di ottenere copia della documentazione inerente l'attività di indagine svolta nell'ambito del procedimento penale pendente sulla vicenda. Non perveniva, tuttavia alcun riscontro.

La Procura federale procedeva, quindi, all’audizione di M.B., quale dirigente della Cedratese Calcio SSD presente al ritiro nel quale si erano verificati i fatti su cui si svolgeva l’indagine.

Venivano altresì ascoltati la madre del giovane calciatore parte offesa e i genitori di alcuni dei compagni di squadra di quest’ultimo, tra cui il padre di uno degli altri due minori occupanti la medesima stanza dell’albergo nella quale si erano verificati i presunti abusi.

L'organo inquirente, ottenuta dalla Procura generale dello Sport del Coni una proroga per la prosecuzione delle indagini, convocava per l’audizione l'indagato.

Questi, tuttavia, invocando il segreto istruttorio, rispondeva di essere disponibile a rispondere solo successivamente alla definizione del procedimento penale.

A seguito di una seconda richiesta di rilascio degli atti del procedimento penale, inviata in data 11 novembre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania provvedeva infine a trasmetterli.

Esaminati gli atti dell'attività d'indagine espletata dall'organo inquirente e quelli del procedimento penale, la Procura Federale provvedeva, in data 17 dicembre 2021, alla redazione della comunicazione di chiusura delle indagini con le quali avvisava l’indagato I.M., il dirigente M.B e la SSD Cedratese Calcio 1985 dell'intenzione di procedere al loro deferimento per le incolpazioni di cui in premessa.

Seguiva il deposito di memoria da parte del dirigente M.B. contenente richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dello stesso M.B. o, in subordine, l’applicazione della sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'articolo 18, comma 1,CGS.

Successivamente, lo stesso M.B. proponeva l'applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 126 CGS, di tre mesi di inibizione. La Procura Federale in data 12 gennaio 2022 prestava il consenso alla suddetta richiesta.

Quindi, con provvedimento del 13 gennaio 2022 deferiva innanzi a questo Tribunale, sezione disciplinare, il sig. I.M. e la società Cedratese calcio 1985 SSD.

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 17 febbraio 2022.

L'incolpato si limitava a depositare, in prossimità dell’udienza, la trascrizione dell'incidente probatorio svoltosi nel corso del procedimento penale.

Prima dell'apertura del dibattimento la società Cedratese Calcio depositava istanza per la definizione del procedimento ai sensi dell'articolo 127, comma 1, CGS, chiedendo l'applicazione di una sanzione ridotta di misura pari a 2.000 di ammenda.

All'udienza del 17 febbraio 2022 comparivano l'avvocato Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, l'avvocato Christian Ferretti in rappresentanza del signor I. M. e l'avvocato Stefano Bettinelli in rappresentanza della società Cedratese calcio 1985 SSD.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza il rappresentante della Procura e l'avvocato Stefano Bettinelli, che confermavano il contenuto del raggiunto accordo depositato in atti, ne dichiarava l'efficacia e la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.

Quindi il difensore del deferito I. M. chiedeva il rinvio della trattazione. Alla richiesta non si opponeva il rappresentante della Procura Federale.

Il Tribunale accoglieva quindi l'istanza, rinviando la trattazione del procedimento alla data dell'8 marzo 2022.

Il dibattimento

All'udienza dell'8 marzo 2022, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, in collegamento da remoto, il sostituto Procuratore federale avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale e l’avv. Christian Ferretti, in rappresentanza dell’incolpato sig. I. M.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, riscontrata la completezza del contraddittorio, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l'atto di deferimento, concludeva per l’accoglimento delle proprie richieste con l'irrogazione nei confronti del sig. I. M. della sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Prendeva poi la parola l’avv. Christian Ferretti il quale affermava che la condotta perpetrata dal proprio assistito non sarebbe stata finalizzata ad un approccio sessuale nei confronti del giovane calciatore. Riconosceva solo l’errore dell’assistito di non aver chiesto ai genitori dello stesso minore il consenso per dormire nella medesima stanza e nel medesimo letto.

Concludeva chiedendo il proscioglimento o, in via subordinata, l’irrogazione di una sanzione minima nei confronti del sig. I. M.

La decisione

Il Collegio ritiene che vada affermata la responsabilità disciplinare del deferito. I fatti sono i seguenti.

L’incolpato era, all’epoca dei fatti, collaboratore tecnico della Società Cedratese Calcio 1985 SSD e ad esso era stata affidata, per la corrente stagione sportiva (sia pure in attesa di provvedere al perfezionamento del relativo tesseramento) la direzione tecnica della squadra OMISSIS.

Proprio su iniziativa e proposta del deferito la Società aveva organizzato, in località OMISSIS dal 23 al 29 agosto 2021, un ritiro precampionato per i giovani giocatori di tale squadra.

In fase di organizzazione del ritiro, per venire incontro alle esigenze rappresentate dalla madre di un minore, L.C., con problemi di incontinenza notturna che lo avrebbero potuto mettere in difficoltà con i compagni di squadra, il dirigente della società M.B., con il consenso di quest’ultima, aveva deciso, ottenuta la disponibilità dell’allenatore I.M., di mettere in stanza con lo stesso minore l’allenatore stesso e altri due compagni di nome S.F. e G.D.

Iniziato il ritiro, l’allenatore, scelta la stanza d’albergo, di sua iniziativa e senza informare il dirigente M.B., aveva occupato e condiviso con il minore G.D. il letto matrimoniale presente nella medesima anziché uno dei posti del letto a castello pure in essa presente.

Accadeva, così, che, approfittando della vicinanza fisica consentita dal letto matrimoniale, il deferito poneva in essere nei confronti del minore G.D., nelle giornate del 23, 24 e 25 agosto 2021, illeciti comportamenti consistiti nel farlo oggetto di carezze sulla pancia, che si sarebbero spinte fino alla zona dell’ombelico, e pacche sul fondoschiena.

I fatti, concordemente illustrati, seppur de relato, dal dirigente della medesima società M.B. presente al ritiro, così come dalla madre del minore offeso e dai genitori di altri scompagni di squadra di quest’ultimo, sono stati confermati, nel corso dell’audizione protetta svoltasi nel corso del procedimento penale, dagli altri due minori presenti nella stanza, uno dei quali (L.C.) ha dichiarato di aver visto ed assistito agli abusi, rendendo, così, i fatti sostanzialmente incontestabili, non essendovi ragione di dubitare della sua credibilità.

Più specificamente, quest’ultimo ha riferito di aver visto l’odierno deferito accarezzare e massaggiare più volte la pancia e dare delle pacche sul fondoschiena del loro compagno D.G, il quale avrebbe reagito scostandosi, sentendosi, come confidato successivamente ai compagni di squadra, gravemente infastidito da tali condotte dell’incolpato.

Infondata, oltre che inaccettabile, appare la distinzione che - secondo quanto affermato da alcuni degli auditi – l’odierno deferito, al fine di escludere ogni propria intenzione illecita, avrebbe fatto, nel corso delle animate discussioni seguite, nel ritiro, alla scoperta dei fatti, tra carezze “affettive”, quali a suo parere avrebbero dovuto essere considerati i suoi gesti, e carezze a sfondo sessuale che negava di aver mai inteso porre in essere.

Ed invero, le particolari circostanze ed il luogo, la stanza di albergo, in cui si sono svolti i fatti, oltre che le parti del corpo attinte da tali gesti, dimostrano univocamente la valenza oggettivamente erotica dei comportamenti tenuti dall’incolpato che, dunque, si qualificano come una molestia aggravata dalla giovane età della parte offesa e dalla violazione dei doveri di tutela derivanti dall’affidamento dello stesso minore alla sua cura e vigilanza in qualità di allenatore.

I gesti, secondo quanto riferito dalla parte offesa nell’audizione protetta svoltasi in sede penale, sarebbero state accompagnati da complimenti dello stesso deferito sulla sua bellezza, che confermano ulteriormente le finalità erotiche e sessuali dei comportamenti posti in essere.

Inoltre, sempre dagli esiti delle audizioni svoltesi nel corso del predetto procedimento penale, si ricavano ulteriori elementi, conformi ai risultati delle indagini svolte dalla Procura federale, che dimostrano il carattere ripetuto delle molestie, le quali sarebbero iniziate sin dal primo giorno del ritiro, già durante il riposo pomeridiano, e sarebbero proseguite nei giorni successivi. Deve aggiungersi che tutti i minori sentiti hanno altresì riferito di ripetuti comportamenti morbosi dell’incolpato anche negli spogliatoi, nei quali quest’ultimo, presenziando senza giustificazione alle loro docce dopo gli allenamenti, avrebbe espresso apprezzamenti a sfondo sessuale nei confronti dei giovani calciatori.

D’altra parte, nessun elemento di segno contrario a quanto emerso dalle predette audizioni è stato fornito nel corso delle indagini dallo stesso incolpato, il quale si è rifiutato di partecipare al procedimento richiamandosi al segreto istruttorio riguardante le indagini penali parallelamente in corso di svolgimento.

Le concordi risultanze degli esiti dell’indagine condotta dalla Procura Federale e degli atti del procedimento penale appaiono dunque sufficienti per poter affermare la responsabilità dell’incolpato.

Come ricordato anche in recenti decisioni di questo Tribunale (cfr. decisione n. 96/TFNSD/2021/2022 e giurisprudenza ivi citata) è principio consolidato che per l’affermazione della responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare  sia sufficiente nell’ambito della giustizia sportiva, anche per i minori poteri di cui dispone l’organo giudicante e per la rapidità con cui è necessario dirimere le controversie, un grado di certezza inferiore all’esclusione di “ogni ragionevole dubbio” che è invece necessario nel processo penale, purché l’accertamento sia comunque idoneo a far acquisire  una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito.

Nel caso in esame, alla luce degli indizi, gravi precisi e concordanti, derivanti dai riscontri probatori assunti nel procedimento federale e degli elementi di prova ricavabili dalle indagini penali, il Tribunale ritiene pienamente dimostrata la violazione, da parte del deferito I.M, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del CGS e dell’art. 37, commi 1 e 2, del  Regolamento del Settore tecnico anche in relazione alle “Regole per trasferte spostamenti e logistica - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori” e ai principi fissati nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile  Scolastico- tutela dei minori” che, come noto, mirano ad assicurare ad ogni ragazzo il diritto di beneficiare di un ambiente sano e il diritto di praticare lo sport in assoluta sicurezza e, nello specifico, vietano ai soggetti sopra indicati non solo di intrattenere rapporti sessuali con i minorenni, ma ogni relazione che possa essere comunque considerata come abuso.

Ai sensi dell’art. 14 lett. a) e g) del CGS, le predette violazioni risultano inoltre aggravate dalla violazione dei compiti di vigilanza attribuiti all’incolpato, per ragioni di educazione ed istruzione sportiva, e dall’aver approfittato della situazione extra-sportiva costituita dall’alloggio in albergo, nella medesima stanza e nel medesimo letto, con il minore.

La gravità dei fatti, come sopra evidenziata, e il riconoscimento delle due aggravanti, in uno al comportamento processuale del deferito, comportano l’irrogazione di una sanzione di particolare afflittività che si ritiene di determinare in cinque anni di squalifica.

DISPOSITIVO P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. I. M. la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 18 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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