F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 204/CSA pubblicata il 17 Marzo 2022 – Trastevere Calcio S.S.D. a.r.l.

Decisione n. 204/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 189/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 189/CSA/2021-2022, proposto dalla società Trastevere Calcio S.S.D. a.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 51 del 16.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.03.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Sentito l’Arbitro; 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La società Trastevere Calcio S.S.D. a.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Daniel Sannipoli, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 51 del 16.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Tolentino/Trastevere, del 13.02.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco in svolgimento, ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.

In particolare, secondo la Trastevere Calcio S.S.D. a.r.l., il pallone non si sarebbe trovato lontano dal luogo del contatto tra il proprio tesserato Sannipoli e l’avversario, i quali, all'interno dell'area di rigore, a seguito di un rilancio eseguito dalla squadra ospite, avevano cercato di intercettare la palla, ma in tale contesto il Sannipoli, tentando di liberarsi dalla marcatura, nel divincolarsi avrebbe perso l'equilibrio cadendo in maniera scomposta e allargando istintivamente le braccia, una delle quali, in maniera involontaria, avrebbe colpito l'avversario al volto. Il gesto del calciatore sanzionato, pertanto, risulterebbe privo dei connotati di aggressività e/o volontarietà e/o intenzione di arrecare danni.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 marzo 2022 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Sannipoli “a gioco in svolgimento, col pallone non a distanza di gioco, colpiva il difensore avversario con una manata sul volto”.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che, in effetti, l’episodio si è verificato in occasione della battuta di un calcio d'angolo, durante la quale l’atleta Sannipoli ha colpito un avversario con una manata al volto al solo scopo di liberarsi dalla sua marcatura, senza caricare il colpo.

I chiarimenti forniti dal Direttore di Gara consentono di ritenere come nel caso di specie il pallone fosse a distanza di gioco e che il calciatore Sannipoli non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va allora, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore Sannipoli, il fatto che il gesto sia stato posto in essere allo scopo di liberarsi da una marcatura, a gioco in svolgimento, a mano aperta e non chiusa a pugno e l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante, di contro, il fatto che la manata abbia attinto l’avversario al volto.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Trastevere Calcio S.S.D.

a.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                  Patrizio Leozappa

 

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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