F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 208/CSA pubblicata il 17 Marzo 2022 – A.S.D. Gelbison
Decisione n. 208/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 198/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 198/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Gelbison, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 54 del 23.02.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.03.2022, l’Avv. Andrea Galli, udito l’Avv. Gaetano Aita per la società reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Gelbison ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Uliano Francesco, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 54 del 23.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Gelbison/San Luca, del 20.02.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “per avere colpito con uno schiaffo al collo un calciatore avversario dopo averlo rincorso per circa 20 metri”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione ovvero la commutazione del residuo ritenuto di giustizia in ammenda.
Secondo la società Gelbison il Giudice Sportivo avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti emergenti dal referto arbitrale. Secondo la decisione di prime cure, infatti, il calciatore Uliano avrebbe rincorso l'avversario per poi colpirlo, laddove dagli atti ufficiali di gara risulterebbe chiaramente come entrambi gli atleti avevano insieme rincorso il pallone, ingaggiando una prova di velocità "corpo a corpo" caratterizzata dall'agonismo tipico dell'ultimo minuto di giuoco, terminata con un fallo da parte del calciatore Uliano al solo fine di impossessarsi della palla prima dell'avversario. A detta della reclamante, pertanto, si è trattato di un semplice contrasto tra due calciatori che si contendevano il pallone. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 marzo 2022 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Gaetano Aita, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS, risulta che il calciatore Uliano “colpiva da dietro con uno schiaffo a mano aperta un calciatore avversario all'altezza del collo, dopo essersi rincorsi per un'azione di gioco per circa 20 metri. Il calciatore avversario non necessitava dell'intervento dei medici”.
Dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge, in effetti, una parziale discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il calciatore Uliano avrebbe rincorso l’avversario per poi colpirlo, risulta, invece, che entrambi gli atleti si erano rincorsi in un’azione di giuoco, al termine della quale il calciatore della società Gelbison aveva colpito il contendente per prevalere su di esso.
L’attenta lettura e disamina dei documenti ufficiali di gara, pertanto, consente di ritenere come nel caso di specie il calciatore Uliano non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore Uliano, il fatto che il gesto sia stato posto in essere a gioco in svolgimento, con uno schiaffo a mano aperta e non chiusa a pugno e l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante, di contro, il fatto che la manata abbia attinto l’avversario al collo.
La domanda di commutazione in ammenda del residuo della squalifica ritenuto di giustizia, è inammissibile per espressa previsione normativa, ex art.9, comma 3, CGS. Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Gelbison deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore, con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce