F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 210/CSA pubblicata il 18 Marzo 2022 – USD Real Forte Querceta S.r.l.
Decisione n. 210/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 210/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente (relatore)
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 210/CSA/2021-2022 proposto dalla società USD Real Forte Querceta S.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND, di cui al Com. Uff. n. 54 /CS del 23.02.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.03.2022, l’avv. Patrizio Leozappa.
RITENUTO IN FATTO
La USD Real Forte dei Marmi Querceta ha proposto, in data 28.02.2022, a seguito di rituale preannuncio, reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND, di cui al Com. Uff. n. 54/CS del 23.02.2022, con la quale è stata comminata al calciatore Nicola Cintoi la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, a gioco in svolgimento, colpito con un pugno un calciatore avversario procurandogli fuoriuscita di sangue”, durante la gara Fanfulla – Real Querceta Forte del 20.02.2022, valevole per il Girone D della Serie D del Campionato LND.
Adduce la reclamante, che si duole della eccessiva afflittività della sanzione irrogata al proprio calciatore, che il Giudice sportivo avrebbe erroneamente qualificato come violenta anziché come gravemente antisportiva la condotta posta in essere dal Cintoi, posto che si sarebbe trattato del mero tentativo, goffo e scomposto, ma non intenzionale, né violento, come sarebbe provato dall’assenza di elementi in tal senso nel referto di gara, di prendere posizione frapponendosi tra la palla e l’attaccante avversario in occasione di una azione di gioco di quest’ultimo.
Conclude la reclamante, che invoca taluni precedenti di questa Corte, per una conseguente riduzione della sanzione inflitta da 3 a 2 giornate di squalifica.
Nella riunione del 3 marzo 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, il referto di gara è invero chiaro nel descrivere i fatti per cui è causa nei seguenti, inequivocabili termini: “In gioco in svolgimento a seguito di contesa con l’avversario, ormai avanzato, il Cintoi, nel tentativo di fermare l’avversario, colpiva quest’ultimo al volto con un pugno disinteressandosi completamente della sua incolumità. Cintoi, consapevole della posizione dell’avversario intenzionalmente caricava il colpo mentre quest’ultimo avanzava con controllo del pallone raso terra. Necessitava intervento del medico data fuoriuscita di sangue. Successivamente riprendeva il gioco regolarmente.”
Da una tale, puntuale descrizione dell’evento, che il Giudice Sportivo ha sintetizzato nella sua decisione omettendo ogni riferimento ai connotati della intenzionalità invece espressamente presenti nel referto arbitrale, cui, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., deve attribuirsi il valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la condotta del Cintoi risulta senza alcun dubbio qualificabile come violenta (pugno al volto sferrato con disinteresse per l’incolumità dell’avversario; intenzionale caricamento del colpo inferto; fuoriuscita di sangue ed intervento medico), in base alla pacifica giurisprudenza di questa Corte. Ne consegue che la squalifica di tre giornate comminata dal Giudice Sportivo al Cintoi, costituendo la sanzione minima prevista dall’art. 38 per i casi di calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari, a giudizio di questa Corte, non solo non è eccessiva, come la reclamante assume erroneamente fornendo una versione dei fatti che risulta smentita dal referto arbitrale, ma ben avrebbe potuto essere più severa, alla luce dei contenuti del referto arbitrale.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
IL PRESIDENTE E ESTENSORE
Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce