F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 211/CSA pubblicata il 18 Marzo 2022 – Latina Calcio 1932 s.r.l.

Decisione n. 211/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 203/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Francesca Mite – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 203/CSA/2021-2022, proposto dalla società Latina Calcio 1932 s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 220/DIV del 23.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 04/03/2022, l’Avv. Borgo e uditi i legali della società Latina Calcio 1932 s.r.l., Avv.ti Matteo Sperduti e Fabrizio Mercuri;

Ritenuto in fatto e considerato diritto

RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

La società Latina Calcio 1932 s.r.l., ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Latina/Avellino del 22/02/2022, è stata inflitta al calciatore della Società, Andrade Jefferson Siquuiera la squalifica per quattro giornate effettive di gara “perché, a seguito di un proprio fallo su un calciatore avversario e della reazione dello stesso, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra dolorante. A seguito della notifica del provvedimento di espulsione, tentava per diverse volte di raggiungere l’avversario a terra venendo trattenuto dai propri compagni di squadra. Durante l’uscita dal campo veniva nuovamente a confronto con l’avversario senza ulteriori contatti in quanto, sempre trattenuto dai compagni (r. IV ufficiale).”.

A sostegno dell’impugnazione (a dire il vero, alquanto confusa sia nei motivi che nelle conclusioni), diretta, nella sostanza, ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la Società Latina Calcio 1932 s.r.l. ha sostenuto, con riferimento alla condotta violenta, che la stessa andrebbe riqualificata come antisportiva.

Quanto, poi, più in generale alla complessiva condotta tenuta dal calciatore Andrade, la ricorrente ha evidenziato che andrebbe riconosciuta, in favore del calciatore, la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. A) del C.G.S., atteso che a determinare la condotta dell’Andrade “ha concorso il comportamento ingiusto altrui e più precisamente del calciatore della squadra avversaria, Sig. Luigi Silvestri…”.

Questa Corte ritiene che il ricorso vada respinto, confermando, conseguentemente, la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Al proposito, si evidenzia che la condotta, posta in essere dal calciatore Andrade, non può che essere qualificata come violenta; colpire, a gioco fermo, con uno schiaffo al volto un avversario costituisce una condotta che non può mai essere qualificata come antisportiva, anche alla luce dei recentissimi precedenti di questa Sezione che hanno scolpito, in maniera molto chiara, la distinzione tra le condotte violente e quelle gravemente antisportive.

Quanto, infine, al riconoscimento, in favore del calciatore Andrade, dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. A) del C.G.S., se è provato che lo stesso ha reagito ad una condotta violenta di un calciatore avversario, ciò non può, purtuttavia, portare alla riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo, atteso che la stessa è ampiamente giustificata dal fatto che, dopo l’espulsione, il calciatore Andrade “tentava per diverse volte di raggiungere l’avversario a terra venendo trattenuto dai propri compagni di squadra”. A ciò, si aggiunga che il calciatore Andrade ha continuato a confrontarsi con l’avversario Silvestri nel mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, rendendo necessario l’intervento dei rispettivi compagni di squadra che determinava, peraltro, un parapiglia generale con sospensione della gara per ben tre minuti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                                    Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce

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