F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 212/CSA pubblicata il 18 Marzo 2022 – U.S. Avellino 1912 s.r.l.

Decisione n. 212/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 207/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Francesca Mite- Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONEsul reclamo numero 207/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso  Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 220/DIV del 23.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.03.2022, l’Avv. Francesca

Mite e udito l’Avv. Monica Fiorillo per la società U.S. Avellino; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Avellino 1912 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Luigi Silvestri, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 220 del 23.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Latina/Avellino del 22.02.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “reagiva ad un fallo subito spingendo e stringendo all’altezza del collo l’avversario. Durante l’uscita dal campo veniva nuovamente a confronto con l’avversario senza ulteriori contatti in quanto trattenuto dai compagni”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da due a una giornata di squalifica.

La società U.S. Avellino 1912 s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, la sanzione irrogata al calciatore Silvestri andrebbe letta in combinato disposto con il provvedimento che il medesimo Giudice Sportivo presso la Lega Pro ha irrogato (con il medesimo Com. Uff. n. 220 del 23.02.2022) al calciatore del Latina, Siqueira Jefferson “perché a seguito di un proprio fallo su un calciatore avversario e della reazione dello stesso, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra dolorante” e con le dichiarazioni rese dal calciatore del Latina, a commento della sanzione subita, sui propri canali social e riportate dal sito tuttomercatoweb.com, secondo cui testualmente “ è stata una partita combattuta e molto fisica, verso la fine ho commesso un fallo su Silvestri, lui si è lasciato andare a terra prendendosi il fallo, mentre io l’ho pestato mentre lui cadeva, lui si è alzato, mi ha dato una manta in faccia e io d’istinto ho sbracciato prendendolo di striscio nel viso, da lì è arrivato l’arbitro con il cartellino rosso e sono andato fuori di testa”.

Orbene, nella prospettazione assunta dalla società reclamante, le su richiamate dichiarazioni del calciatore del Latina assurgerebbero al rango di confessione avente piena efficacia di prova legale e nel caso di specie, troverebbe applicazione la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S., per avere il calciatore sanzionato “agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”.

Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 4 marzo 2022, è comparsa per la parte reclamante l’Avv. Monica Fiorillo la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso non debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

L’assunto difensivo della reclamante è privo di pregio.

Occorre, anzitutto, osservare, in via preliminare, come le dichiarazioni rese dal calciatore Siqueira Jefferson sui propri social non possano essere in alcun modo assimilate e, tantomeno, qualificate come confessione. Non ne rivestono la tipica struttura prevista dall’ordinamento giuridico generale, né sotto il profilo del contenuto, né sotto quello della forma e del relativo veicolo di conoscenza e diffusione.

Ciò premesso, in via assorbente, con specifico riferimento al caso di specie questa Corte ritiene, poi, utile osservare, sul piano più generale, come l’istituto della confessione non sia previsto e disciplinato nell’ordinamento sportivo e come, ad ogni buon conto, lo strumento della confessione non rivesta valore di specifica fonte probatoria o prova legale nell’ordinamento federale.

In tale prospettiva e, comunque, ai fini della decisione della presente controversia, non si può, peraltro, che muovere dal principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S. con riferimento al valore di “piena prova” attribuito dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti che, pertanto, assumono fede privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Sulla forza fidefacente e sull’assoluta primazia degli atti ufficiali di gara, consolidata è la giurisprudenza sia di questa Corte, che del Collegio di Garanzia dello Sport CONI (cfr. da ultimo Corte Sportiva d’Appello in C.U. n. 140/CSA pubblicato il 13 Gennaio 2022; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, decisione n. 9).

Lo spazio per un’ulteriore attività istruttoria è circoscritto ai casi tassativamente previsti dalla legislazione federale; nell’ambito della normativa calcistica, l’unica eccezione alla piena efficacia probatoria del referto arbitrale è la prova televisiva che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari e sempre nei limiti previsti dal codice di giustizia sportiva.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l.

deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC. 

 

 

L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                               Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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