F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 213/CSA pubblicata il 18 Marzo 2022 – Venezia F.C. S.r.l./U.S. Salernitana S.r.l.
Decisione n. 213/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 196/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE I
composta dai Sigg.ri:
Lorenzo Attolico - Presidente f.f. (relatore)
Andrea Lepore – Componente
Daniele Cantini – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 196/CSA/2021-2022, proposto dalla Venezia F.C. S.r.l., in data 21.02.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 184 del 19.02.2022, avverso la decisione in merito alla gara Salernitana/Venezia del 06.01.2022, secondo cui non venivano applicate alla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. le sanzioni previste dall’art.53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionale Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.03.2022, l’Avv. Lorenzo Attolico; uditi gli Avv.ti Mattia Grassani e Gianmaria Daminato, per la reclamante, e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Salvatore Sica e Francesco Fimmanò per la Società U.S. Salernitana 1919;
RITENUTO IN FATTO
In data 6 gennaio 2022, alle ore 18.30, era in programma la gara Salernitana/Venezia valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A Tim stagione 2021/2022.
In data 5 gennaio, la U.S. Salernitana S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Salernitana”) inviava, però, alla Lega Nazionale Professionisti Serie A istanza di rinvio della gara in questione, allegando una documentazione, proveniente dalla ASL di Salerno, in base alla quale, in sintesi per motivi di COVID, i componenti del proprio gruppo squadra avrebbero dovuto osservare, a seconda della situazione di ciascuno, un periodo o di isolamento per giorni 10 o di quarantena domiciliare, per giorni 5 o per giorni 10, con conseguente impossibilità di partecipare alla gara medesima.
In data 6 gennaio, il Direttore di Gara, Sig.Sacchi, passato il tempo regolamentare di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della squadra della Salernitana.
In data 7 gennaio 2022, la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. inviava dapprima una lettera a tutela dei propri diritti e poi un preannuncio di reclamo per il riconoscimento della causa di forza maggiore a giustificazione della mancata partecipazione alla gara di cui sopra. In data 8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, emetteva il C.U.128 con il quale la gara Salernitana/Venezia veniva considerata sub iudice. In data 10 gennaio 2022, la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. proponeva reclamo per la declaratoria della ricorrenza dell’esimente della “causa di forza maggiore”, in relazione alla mancata presentazione per la disputa della gara di cui trattasi.
In data 14 gennaio 2022, con C.U.138, il Giudice Sportivo fissava per il 21 gennaio la pronuncia in merito al reclamo, invitando le parti interessate a precisare le conclusioni e a presentare documentazione.
In data 19 gennaio, si costituivano la Società Venezia F.C. r.l. (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Venezia”) e la Lega Nazionale Professionisti Seria A, entrambe depositando memoria.
In pari data, la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. depositava a sua volta memoria difensiva. Il Giudice Sportivo, con C.U. n.147 del 21 gennaio 2022, fissava al 31 gennaio la data entro la quale avrebbe pubblicato la propria decisione.
In data 31 gennaio 2022, il Giudice Sportivo, con C.U.157, invitava la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. a precisare quali fossero i giocatori disponibili alla data della gara in esame, richiesta che veniva evasa in data 7 febbraio 2022.
In data 10 febbraio, la Società Venezia F.C. r.l. e la Lega Nazionale Professionisti depositavano controdeduzioni.
In data 19 febbraio 2022, infine, con C.U.184, il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U.128 dell’8 gennaio 2022, deliberava di non applicare alla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. le sanzioni previste dall’art.53 delle N.O.I.F. per la mancata disputa della gara Salernitana/Venezia del 6 gennaio 2022, rimettendo alla Lega Seria A i provvedimenti organizzativi necessari alla disputa della gara medesima.
La Società Venezia F.C. r.l., con atto in data 21 febbraio 2022, proponeva reclamo avverso tale provvedimento, chiedendo che quest’ultimo venisse annullato e/o revocato e che venisse applicata alla Società U.S. Salernitana 1919 r.l. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per la mancata disputa della gara Salernitana/Venezia del 6 gennaio 2022, oltre ad ogni altro provvedimento ritenuto opportuno tra cui la penalizzazione di un punto in classifica ai sensi dell’art.53, comma 2, delle N.O.I.F.
A sostegno delle proprie doglianze, la reclamante rilevava l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo luogo perché l’evento di forza maggiore addotto dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. era prevedibile e le sue conseguenze potevano essere evitate e, in secondo luogo, perché la medesima resistente non aveva “tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che le si offrivano per superare i limiti imposti” dal provvedimento della ASL.
Con memoria in data 5 marzo 2022, si costituiva la U.S. Salernitana 1919 S.r.l., la quale chiedeva il rigetto del reclamo in quanto “palesemente pretestuoso e persino temerario”, con conseguente conferma integrale della decisione del Giudice Sportivo.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
Prima di passare al puntuale esame dei motivi di impugnazione, questa Corte, richiamando le proprie recenti decisioni sull’argomento (cfr. CSA, Sez. Unite, 23 febbraio 2022 n.172), ritiene di dover preliminarmente ribadire in questa sede, anche con intenti nomofilattici, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1, e 19 novembre 2021, n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva.
A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato che invochi l’esimente di cui all’art. 55 delle NOIF FIGC, dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà.
Eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno allora assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato.
Ora, sulla base di quanto sopra rilevato e segnatamente del principio sancito dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, è di tutta evidenza che, nel caso in esame, il Giudice Sportivo ha correttamente ritenuto che, secondo l’ordinamento sportivo, il provvedimento della ASL di Salerno potesse di per sé validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell’esimente per factum principis.
Ciò premesso, il primo motivo di impugnazione risulta essere infondato.
Con tale motivo, la reclamante, in buona sostanza, sostiene che il provvedimento della ASL di Salerno, datato 4 gennaio 2022, fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile dalla resistente Salernitana, la quale, anche alla luce di un precedente provvedimento inibitorio, emesso dalla medesima ASL, in data 20 dicembre 2021, per la gara Udinese/Salernitana, avrebbe infatti ben potuto gestire “diversamente la propria attività, ad esempio sottoponendo a tampone i giocatori prima del rientro dalle vacanze natalizie” o organizzando gli allenamenti in forma individuale.
Sul punto, la Corte ha già sopra chiarito da un lato che il provvedimento della ASL è di per sé prova valida a dimostrare la ricorrenza di un evento di forza maggiore idoneo a giustificare il comportamento tenuto dalla resistente Salernitana, dall’altro che nulla di quanto addebitatole dalla reclamante potesse essere richiesto a quest’ultima per consentirle di avvalersi dell’esimente stessa.
Su questi profili, la Corte si limita pertanto a riportarsi a quanto già osservato per ritenere infondato il motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo di impugnazione, la reclamante, in primo luogo, lamenta che la U.S.Salernitana 1919 S.r.l. avrebbe omesso di chiedere l’annullamento del provvedimento della ASL o comunque di impugnarlo al TAR Campania e per questa ragione non avrebbe potuto avvalersi dell’esimente della forza maggiore.
Sul punto, la Corte anche in questo caso si riporta a quanto già osservato in premesse in relazione alla rilevanza di una eventuale compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo, circostanze che – lo si ripete – non possono in alcun modo assumere rilievo quale condizione al fine di avvalersi dell’esimente in esame.
Il tutto, inoltre, con riferimento al provvedimento della ASL, anche in assenza di tempistiche ragionevoli che consentissero ogni azione da parte della resistente Salernitana, essendo il provvedimento medesimo datato 4 gennaio e la gara prevista per il secondo giorno seguente, peraltro festivo.
Sempre nel secondo motivo di impugnazione, la reclamante passa poi all’esame specifico delle singole posizioni sanitarie dei componenti del gruppo squadra della Salernitana per affermare che quest’ultima ben avrebbe potuto approntare una formazione da mandare in campo per partecipare alla gara con il Venezia.
Sulla questione, la Corte, prima di valutare quanto appena rilevato, ritiene di dover fare alcune preliminari precisazioni.
In primo luogo, la Corte intende far presente che tale verifica viene in questa sede compiuta solo allo scopo di esaminare tutti i motivi di reclamo, dimostrando che in ogni caso la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. non avrebbe potuto mandare in campo una squadra nella gara con il Venezia e questo indipendentemente dalla sussistenza del factum principis rappresentato dal provvedimento della ASL, che, come già chiarito, garantiva alla resistente di avvalersi dell’esimente della forza maggiore.
In secondo luogo, la regola 3 del gioco del calcio, che, come è noto, prevede il numero minimo di sette giocatori per partecipare ad una gara, risulta dettata in linea di principio per lo svolgimento regolare delle gare e nulla ha a che fare con le regole vigenti in presenza della pandemia, regole che servono a disciplinare una situazione di emergenza a cura della Lega di riferimento e che per definizione hanno prioritaria applicazione rispetto a quelle del gioco del calcio.
Nel caso di specie, quindi, non sarà certo il numero di sette giocatori quello da tener presente al fine di verificare se la Salernitana fosse o meno in grado di partecipare alla gara con il Venezia.
Si precisa, peraltro, che, come si vedrà nel prosieguo, gli unici sette giocatori sicuramente in grado di poter scendere in campo erano tre portieri e quattro calciatori della squadra primavera, compagine che, se schierata, avrebbe tra l’altro svilito ogni principio di sportività e di corretto svolgimento di una gara.
Orbene, è opportuno dunque soffermarsi sulla situazione sanitaria dei componenti del gruppo squadra della Salernitana e del conteggio dei calciatori effettivamente disponibili per la gara con il Venezia del 6 gennaio 2022.
Pacifica era la positività di quattro calciatori, la quarantena domiciliare di altri 15 (cfr. liste di cui alla pg.21 e 22 della memoria della U.S. Salernitana 1919 S.r.l.) e l’indisponibilità di altri due, Aya Ramzi (contratto consensualmente risolto in data 1 dicembre 2021) e Stefan Strandberg (infortunato lungodegente dal 29 novembre), nonché, come già rilevato, la disponibilità di sette giocatori (tre portieri e quattro della squadra primavera).
Evidente era, altresì, l’indisponibilità dei due calciatori convocati per la Coppa d’Africa: Lassana Coulibaly, perché, partito il 27 dicembre, non era pensabile che tornasse ad hoc a Salerno per la gara del 6 gennaio con il Venezia dal Camerun, e Wajdi Kechrida, perché, benchè convocato e partito per la Tunisia, terminava, come provato per tabulas, il suo periodo di isolamento il 6 gennaio 2022, con conseguente esame per l’idoneità all’attività sportiva in data 8 gennaio 2022.
Altrettanto indisponibili risultavano i calciatori Mbujamba Sedrik Kalombo, perché non inserito nella lista degli utilizzabili in campionato sin da 25 novembre 2021, ed Andrea Schiavone, perché negativizzatosi solo in data 5 gennaio 2022 e rientrato a Salerno il giorno della gara per sottoporsi nei giorni successivi alla visita di idoneità.
Potenzialmente disponibili erano, infine, i calciatori Guido Guerrieri, Luca Ranieri e Obi Joel Chukwuma, perché la resistente avrebbe potuto sottoporli nuovamente a tampone il giorno 4 gennaio 2022 e, se negativi, far loro eseguire prima della gara la visita di idoneità. In definitiva, il numero dei giocatori disponibili era di dieci di cui, lo si ripete, tre portieri e quattro ragazzi della squadra primavera, numero che certamente non può essere considerato sufficiente per approntare, da parte della resistente, la squadra per la gara con il Venezia e che non sarebbe stato neanche sufficiente ove si fosse considerato già applicabile il C.U.126 della Lega Nazionale Professionisti del 6 gennaio 2022.
Si osserva, da ultimo, che il rilievo formulato dalla reclamante secondo cui la Salernitana avrebbe dovuto utilizzare i calciatori della squadra primavera, a parte essere smentito dal fatto che tra i sette calciatori disponibili vi erano – appunto - quattro giovani provenienti da quella squadra, non può essere considerato fondato se non altro sulla base dei principi di sportività e di buon senso.
Secondo la Corte, quindi, anche senza considerare l’esimente della forza maggiore, che, invece, deve riconoscersi nella specie alla U.S. Salernitana 1919 S.r.l., nulla può essere imputato a quest’ultima in termini di diligenza e di sforzi diretti a far che sì che la gara con il Venezia si disputasse.
In virtù di quanto sopra, anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
P.Q.M.
respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
IL PRESIDENTE f.f. ED ESTENSORE
Lorenzo Attolico
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce