C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 11/09/2019 – Delibera – CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO 2019 – FASE FINALE Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL TECNICO SIG. FRANCESCO CRISTIANI Avverso squalifica fino al 24/05/2020 Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 7del 21/08/2019 Gara: CUS Modena-Reggio / CUS Palermo del 24/05/2019
CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO 2019 – FASE FINALE
Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL TECNICO SIG. FRANCESCO CRISTIANI Avverso squalifica fino al 24/05/2020 Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 7del 21/08/2019 Gara: CUS Modena-Reggio / CUS Palermo del 24/05/2019
Il Sig. Francesco Cristiani in qualità di tesserato come tecnico presso la FIGC e regolarmente iscritto all’Albo degli allenatori UEFA B del Settore Tecnico, con l’assistenza di un legale di fiducia, ha ritualmente impugnato la succitata decisione del Giudice Sportivo adducendo cinque motivi di reclamo. Con il primo motivo il reclamante eccepisce il difetto di giurisdizione nonché la competenza del Giudice Sportivo presso il CRER sostenendo che ai sensi del Regolamento Generale dei Campionati Nazionali Universitari 2019, in caso di violazione delle norme comportamentali, il potere disciplinare apparterrebbe in via esclusiva all’organo di giustizia sportiva espressamente costituito dallo stesso Centro Universitario Sportivo Italiano / CUSI e non agli organi federali di giustizia sportiva. Con il secondo motivo si contesta un errore nella procedura disciplinare che nel caso di specie è stata adottata atteso che, ai sensi del Regolamento del torneo universitario in parola, Regolamento Calcio Maschile 2019, l’adozione dei provvedimenti disciplinari è demandata a una Commissione di Controllo alla quale, nell’ipotesi di fatti o comportamenti di particolare gravità, spetta la valutazione circa l’opportunità di proporre apposito deferimento dei responsabili al Giudice Sportivo dell’Ente federale competente. Secondo il ricorrente, nel caso in esame non vi sarebbe stato alcun intervento da parte di detta Commissione di Controllo e tale mancanza comporterebbe l’annullamento dell’impugnato provvedimento disciplinare per evidente violazione della procedura prevista dal CUSI. Con il terzo motivo il ricorrente nega il fato che gli viene addebitato e comunque ne contesta la ricostruzione così come riportata nel rapporto dell’ufficiale di gara. Con il quarto motivo richiede l’ammissione di prove testimoniali e di riprese video per poter dimostrare lo svolgimento dei fatti come realmente accaduti sul terreno di gioco. Con il quinto ed ultimo motivo il reclamante contesta l’entità della sanzione inflittagli ritenendola del tutto eccessiva e sproporzionata sia in considerazione di quanto effettivamente compiuto sia perché non sarebbero state minimamente prese in considerazione né le obiettive circostanze attenuanti né la mancanza di precedenti disciplinari a suo carico. La parte ricorrente che aveva chiesto di essere ascoltata, ha preso parte alla riunione originariamente fissata per la discussione del presente procedimento con l’assistenza di un avvocato difensore il quale si è riportato alle argomentazioni addotte e alle conclusioni prese nel proposto ricorso e, per quanto concerne il merito di questo, ha ulteriormente ribadito che non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra l’assistente dell’arbitro e il Sig. Cristiani. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte ritiene fondata l’eccezione preliminare di cui al secondo motivo del ricorso che pertanto merita accoglimento. Rileva questa Corte che il procedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore Francesco Cristiani risulta essersi svolto in violazione delle norme procedurali previste e stabilite nel punto 11 del Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio Universitario 2019. La suddetta norma stabilisce che il giudizio sulle sanzioni relative ai fatti avvenuti nel corso delle gare compete a una Commissione di disciplina costituita ad hoc e composta da un rappresentante del CUSI, da uno della FIGC e da uno dell’AIA. La stessa regola prevede che la competenza di tale Commissione sia limitata all’adozione di provvedimenti relativi al solo Campionato Nazionale Universitario, ma nei casi di particolare gravità per i quali a giudizio della Commissione si rendano necessari provvedimenti di maggiore portata, la stessa Commissione potrà proporre contestualmente apposito deferimento dei responsabili al Giudice Sportivo dell’Ente Federale competente. Negli atti del procedimento in parola non vi è traccia del coinvolgimento della Commissione di cui sopra la quale invece, a termini del Regolamento CUSI, avrebbe dovuto valutare il comportamento dell’allenatore del CUS Modena-Reggio, assumere i provvedimenti ritenuti più congrui da far valere nell’ambito dello Sport Universitario per poi valutare se i fatti addebitati allo stesso tecnico Sig. Cristiani erano meritevoli di un apposito deferimento all’organo disciplinare della FIGC, presso la quale federazione il suddetto allenatore era ed è tuttora affiliato.
Il mancato rispetto della descritta procedura regolamentare e l’assenza dell’apposito deferimento nei confronti dell’incolpato a norma del punto 11 del Regolamento del torneo, comporta, a giudizio di questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, l’improcedibilità e dunque la nullità del provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del ricorso presentato dall’allenatore Sig. Francesco Cristiani, dichiara improcedibile il procedimento disciplinare svoltosi innanzi al Giudice Sportivo e ne annulla totalmente gli effetti. Dispone la restituzione degli atti al Centro Universitario Sportivo Italiano per l’assunzione degli eventuali provvedimenti disciplinari che riterrà di propria competenza. Dispone la restituzione della tassa reclamo essendo stato il ricorso accolto.
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