C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 18/09/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 2 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD NOCETO Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Luca Ferretti Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 9 del 04/09/2019 Gara: Brescello / Noceto del 01/09/2019

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 2 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD NOCETO

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Luca Ferretti Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 9 del 04/09/2019 Gara: Brescello / Noceto del 01/09/2019

 

La Società ASD Noceto ha proposto ricorso avverso il sopra menzionato provvedimento disciplinare negando che il proprio calciatore Luca Ferretti abbia profferito minacce all’indirizzo dell’arbitro e sostenendo dunque che non vi sarebbero stati i presupposti per irrogare una sanzione così afflittiva come quella disposta dal Giudice Sportivo, della quale chiede una riduzione adeguata alla reale condotta attuata dal proprio calciatore. La società reclamante, che aveva chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona di un proprio Dirigente. Letto il reclamo, questa Corte rileva che lo stesso è stato proposto in violazione delle modalità e dei termini previsti e stabiliti dall’articolo 76 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Si rileva in particolare che la società ricorrente non ha preannunciato il proprio reclamo entro termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che intendeva impugnare, così come stabilito dal comma 2. del suddetto articolo 76, ed inoltre non lo ha depositato, con le relative motivazioni, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, come stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 76. Ciascuno dei rilevati vizi procedurali determina l’inammissibilità del proposto ricorso sul quale quindi, a termini di regolamento, questa Corte non può pronunciarsi. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD NOCETO dichiarandolo inammissibile e conferma nella sua interezza la delibera assunta dal Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa reclamo a carico della Società ASD Noceto.

 

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