C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 16/10/2019 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17 Nr. 3 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FUTURA 2015 SSD srl Avverso squalifica fino al 30/11/2019 inflitta al calciatore Sebastian Filippini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 13 del 02/10/2019 Gara: Pol. Futura / Team Borgo del 29/09/2019

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

Nr. 3 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FUTURA 2015 SSD srl

Avverso squalifica fino al 30/11/2019 inflitta al calciatore Sebastian Filippini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 13 del 02/10/2019 Gara: Pol. Futura / Team Borgo del 29/09/2019

 

La Società Polisportiva Futura 2015 ha proposto ricorso avverso il sopra menzionato provvedimento disciplinare negando che il proprio calciatore Sebastian Filippini abbia, prima, fatto un intervento violento ai danni di un avversario e, dopo, abbia profferito minacce all’indirizzo dell’arbitro. Sottolineando anche le carenze tecniche che avrebbe dimostrato quest’ultimo nella direzione della gara, la reclamante chiede, in via principale, l’annullamento della squalifica, ovvero, in via subordinata, la riduzione della stessa a due giornate di squalifica. La società reclamante, che aveva chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona di un Dirigente debitamente delegato dal proprio Presidente. Letto il reclamo, questa Corte rileva che lo stesso è stato proposto in violazione delle modalità e dei termini previsti e stabiliti dall’articolo 76 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Si rileva in particolare che la società ricorrente non ha preannunciato il proprio reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che intendeva impugnare, così come stabilito dal comma 2. del suddetto articolo 76, ed inoltre non lo ha depositato, con le relative motivazioni, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, come stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 76. Ciascuno dei rilevati vizi procedurali determina l’inammissibilità del proposto ricorso sul quale quindi, a termini di regolamento, questa Corte non può pronunciarsi. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società POLISPORTIVA FUTURA 2015 SSD S.r.l. dichiarandolo inammissibile e conferma nella sua interezza la delibera assunta dal Giudice Sportivo di Parma. Dispone l’addebito della tassa reclamo a carico della Società Polisportiva Futura 2015.

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