C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 30/10/2019 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROVINCIALI Nr. 7 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA GAGGIO Avverso squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore Nicolò Simonini, avverso inibizione fino al 24.10.2019 inflitta al dirigente Gian Luca Golfieri nonché avverso la decisone della sospensione della gara. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 15 del 17/10/2019 Gara: Polisportiva Possidiese / Gaggio del 13/10/2019

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROVINCIALI

Nr. 7 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA GAGGIO

Avverso squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore Nicolò Simonini, avverso inibizione fino al 24.10.2019 inflitta al dirigente Gian Luca Golfieri nonché avverso la decisone della sospensione della gara. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 15 del 17/10/2019 Gara: Polisportiva Possidiese / Gaggio del 13/10/2019

 

La Società Polisportiva Gaggio ha proposto reclamo nei confronti dei suddetti provvedimenti disciplinari sostenendo che in merito alla squalifica del calciatore Nicolò Simonini l’arbitro sarebbe incorso in uno scambio di persona posto che i fatti a quest’ultimo addebitati sarebbero in realtà ascrivibili al calciatore Simone Pacilio relativamente al comportamento del quale si nega, peraltro, che abbia minacciato lo stesso direttore di gara. La reclamante sostiene che anche riguardo al dirigente Gian Luca Golfieri l’arbitro avrebbe fatto un errore di persona avendolo scambiato per l’allenatore della squadra avversaria e non avendogli mai mostrato il cartellino rosso per decretarne l’espulsione dal terreno di gioco. La società Gaggio ritiene infine che non vi fossero ragioni tali da giustificare la sospensione anticipata della gara decisa dall’arbitro. Per tutti i motivi come sopra riassunti la ricorrente chiede l’annullamento della squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Nicolò Simonini, l’annullamento dell’inibizione inflitta al proprio dirigente Gian Luca Golfieri, l’annullamento della partita e la ripetizione della stessa. La società reclamante che aveva chiesto di essere sentita è presente all’odierna riunione rappresentata da un legale munito di valida procura che deposita agli atti del procedimento. L’avvocato della ricorrente si riporta alle motivazioni addotte con il proposto ricorso e indica due testi di cui chiede sia disposta l’audizione al fine di accertare l’errore di persona in cui è incorso l’arbitro della gara individuando il calciatore Nicolò Simonini come l’autore del comportamento antisportivo che in realtà sarebbe stato attuato dal calciatore Simone Pacilio. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte rileva, in via preliminare, che il provvedimento dell’inibizione fino al 24/10/2019 inflitto al dirigente Gian Luca Golfieri non è impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera c) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e che la sospensione anticipata della gara è stata oggetto di un separato ricorso presentato al Giudice sportivo di Modena e da questo Giudice deciso con provvedimento intervento successivamente al deposito delle motivazioni del ricorso in parola. Pertanto, il reclamo della società Gaggio va dichiarato inammissibile per quanto concerne l’inibizione del dirigente Gian Luca Golfieri e altrettanto inammissibile oltre che improcedibile in relazione alla sospensione anticipata della gara. Con riguardo invece al prospettato scambio di persona, anche in ragione del fatto che l’arbitro della gara, benché regolarmente convocato da questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale e dopo aver confermato la sua presenza all’odierna riunione, non si è invece presentato adducendo un improvviso impedimento per ragioni di lavoro, la Corte ammette le testimonianze richieste dalla ricorrente che pertanto vengono rese in udienza come previsto dall’articolo 60 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Valutate le testimonianze che hanno avuto luogo in udienza, preso atto della precisazione fornita telefonicamente dall’arbitro in ordine alla statura del calciatore che egli ha ritenuto responsabile dei fatti oggetto del presente procedimento disciplinare, la Corte Sportiva d’Appello dell’Emilia Romagna ritiene che si sia raggiunta con ragionevole certezza la prova che il calciatore responsabile dei fatti per i quali è stata irrogata la squalifica per quattro giornate di gara, sia Simone Pacilio e non Nicolò Simonini, il quale ultimo va pertanto prosciolto da ogni addebito. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società Polisportiva Gaggio, lo dichiara inammissibile per quanto riguarda l’inibizione del dirigente Gian Luca Golfieri e conferma il relativo provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo di Modena. Dichiara il reclamo parimenti inammissibile oltre che improcedibile per quanto riguarda la decisione assunta dall’arbitro in merito alla sospensione anticipata della gara. Accoglie invece il reclamo in questione per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Nicolò Simonini e in parziale riforma dell’impugnata delibera, annulla la squalifica inflitta al suddetto calciatore e rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena affinché assuma i provvedimenti disciplinari di propria spettanza nei confronti del calciatore Simone Pacilio per i fatti a lui imputabili e così come riportati dall’ufficiale di gara nel proprio referto. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso sia pur parzialmente accolto.

 

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