C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 06/11/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AC STELLA AZZURRA ZOLINO Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Younes Naqraoui Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 16 del 23.10.2019 Gara: Stella Azzurra / Amaranto Castel Guelfo del 20.10.2019

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AC STELLA AZZURRA ZOLINO

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Younes Naqraoui Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 16 del 23.10.2019 Gara: Stella Azzurra / Amaranto Castel Guelfo del 20.10.2019

 

La Società A.C. Stella Azzurra Zolino ha ritualmente proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra specificato sostenendo che il fallo commesso dal proprio calciatore Younes Naqraoui ai danni di un avversario non sarebbe avvenuto a gioco fermo, ma durante una normale azione di gioco e nemmeno sarebbe stato frutto di una reazione come invece indicato dall’arbitro nel proprio referto. Per quanto precede la reclamante ritiene non giustificata la squalifica per tre giornate di gara irrogata dal Giudice sportivo e ne chiede una congrua riduzione. La società Stella Azzurra Zolino è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale, dopo ad essersi riportato alle argomentazioni addotte nel proposto ricorso e alle conclusioni in esso contenute, precisa di aver assistito personalmente all’incontro e di non aver visto alcun gesto di reazione commesso dal proprio calciatore Naqraoui ai danni di avversari. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito telefonicamente l’arbitro della gara il quale relativamente al comportamento del calciatore Naqraoui della Stella Azzurra Zolino ha precisato che, dopo essere stato vittima di un pesante fallo di gioco, egli ha colpito con un calcio non particolarmente violento e privo di conseguenze lesive, il calciatore avversario reo della precedente azione fallosa. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara questa Corte ritiene che il reclamo meriti accoglimento e che al calciatore Younes Naqraoui possa essere inflitta una sanzione leggermente meno afflittiva di quella disposta dal Giudice di prima istanza. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il reclamo proposto dalla Società AC Stella Azzurra Zolino e riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta dal Giudice sportivo di Bologna ai danni del calciatore Younes Naqraoui. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

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