C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 13/11/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 12 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL SAN CLEMENTE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Luca Angelotti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 17 del 31.10.2019 Gara: Real San Clemente / San Lorenzo del 27.10.2019

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 12 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL SAN CLEMENTE

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Luca Angelotti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 17 del 31.10.2019 Gara: Real San Clemente / San Lorenzo del 27.10.2019

 

La Società A.S.D. Real San Clemente ha ritualmente proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra specificato sostenendo che il proprio calciatore Angelotti cercando di liberarsi da una trattenuta di un avversario, finiva per colpirlo involontariamente al volto. Secondo la reclamante l’arbitro avrebbe travisato la situazione e non avrebbe valutato l’involontarietà del gesto. Per quanto precede la società Real San Clemente chiede la cancellazione o, in subordine, la diminuzione della squalifica. La società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminato il referto arbitrale della gara in oggetto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il Giudice Sportivo abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e abbia altrettanto correttamente assunto il proprio provvedimento disciplinare nel pieno rispetto e conformità dell’articolo 38 del nuovo C.G.S., ragion per cui il reclamo in parola non può trovare accoglimento.

Dal rapporto di gara redatto dall’arbitro risulta infatti, in maniera chiara e inequivocabile, l’intenzionalità della condotta violenta e antisportiva realizzata dal calciatore Luca Angellotti il quale, al 24° minuto del secondo tempo, veniva espulso perché, dopo aver subito un fallo, si alzava da terra e colpiva al volto con la mano aperta il numero 5 della squadra avversaria senza peraltro procurargli conseguenze lesive di particolare gravità. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Real San Clemente e conferma integralmente la squalifica per tre giornate di gara inflitta dal Giudice sportivo di Rimini ai danni del calciatore Luca Angelotti. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società Real San Clemente.

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