C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 20/11/2019 – Delibera – NR. 16 – RECLAMO PRPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BEVILACQUESE CALCIO Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Sinisi Davide Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 18 del 06/11/2019 Gara: La Dozza / Bevilacquese Calcio del 03/11/2019
NR. 16 – RECLAMO PRPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BEVILACQUESE CALCIO
Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Sinisi Davide Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 18 del 06/11/2019 Gara: La Dozza / Bevilacquese Calcio del 03/11/2019
La Società A.S.D. Bevilacquese ha preannunciato un ricorso avverso la sopra menzionata decisione del Giudice Sportivo senza però depositare i relativi motivi entro i termini perentori stabiliti a pena d’irricevibilità. Atteso che l’articolo 48 comma 2 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva ribadisce il principio per cui i reclami anche se soltanto preannunciati sono gravati dal prescritto contributo. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna dichiara irricevibile il preannuncio di reclamo della società Bevilacquese e dispone a carico della stessa l’addebito della relativa tassa non versata in precedenza.
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