C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 02/01/2020 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI ELITE Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. AUDACE A.S.D. Avverso inibizione fino al 11/03/2020 inflitta al Dirigente Sig. LUIGI PUCCI e inibizione fino al 26/01/2020 inflitta al Dirigente Sig. GIOVANNI PUCCI Decisioni del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 23 del 11.12.2019 Gara: Solierese / Audace del 07.12.2019

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI ELITE

Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. AUDACE A.S.D.

Avverso inibizione fino al 11/03/2020 inflitta al Dirigente Sig. LUIGI PUCCI e inibizione fino al 26/01/2020 inflitta al Dirigente Sig. GIOVANNI PUCCI Decisioni del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 23 del 11.12.2019 Gara: Solierese / Audace del 07.12.2019

 

La Società U.S. AUDACE A.S.D. ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari sopra riportati ritendo che gli stessi siano frutto di uno scambio di persona operato dall’arbitro della gara il quale avrebbe per di più addebitato a uno dei suddetti dirigenti una condotta violenta ai danni di un calciatore avversario, in realtà mai realizzatasi.

A giudizio di questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il proposto reclamo non può essere esaminato in quanto la società Audace lo ha presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva. Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha preannunciato il reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle decisioni che intendeva impugnare e inoltre lo ha depositato, con le relative motivazioni, oltre il termine perentorio di cinque giorni sempre dalla data di pubblicazione delle decisioni contro le quali intendeva reclamare. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società U.S. AUDACE A.S.D. dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente gli impugnati provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo presso il CRER nei confronti dei dirigenti della suddetta società. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società U.S. AUDACE A.S.D.

 

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