C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26bis del 10/01/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 21 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALESTANESE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Cristian BUFFA, inibizione fino al 25/03/2020 inflitta al Dirigente Sig. Fabrizio OLLARI, ammenda di Euro cinquanta inflitta alla Società. Decisioni del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 24 del 18.12.2019 Gara: Calestanese / Boretto del 11.12.2019

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 21 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALESTANESE

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Cristian BUFFA, inibizione fino al 25/03/2020 inflitta al Dirigente Sig. Fabrizio OLLARI, ammenda di Euro cinquanta inflitta alla Società. Decisioni del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 24 del 18.12.2019 Gara: Calestanese / Boretto del 11.12.2019

 

La Società A.S.D. CALESTANESE ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari sopra riportati considerando gli stessi ingiusti oltre che ingiustificati e richiedendone la cancellazione o in subordine la riduzione. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene tuttavia che il proposto reclamo non possa essere esaminato in quanto la società Calestanese lo ha presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite, a pena d’inammissibilità, dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva nonché, per quanto concerne l’ammenda, nei confronti di un provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera d).

Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha preannunciato il reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle decisioni che intendeva impugnare e inoltre lo ha depositato, con le relative motivazioni, oltre il termine perentorio di cinque giorni sempre dalla data di pubblicazione delle decisioni contro le quali intendeva reclamare. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CALESTANESE dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente gli impugnati provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo presso il CRER nei confronti dei sopra indicati tesserati e della suddetta società. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.S.D. CALESTANESE

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