C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/01/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 23 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PORRETTA 1924 Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Gianluca Gaggioli Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 25 del 02.01.2020 Gara: Mesola / Porretta del 22.12.2019

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 23 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PORRETTA 1924

Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Gianluca Gaggioli Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 25 del 02.01.2020 Gara: Mesola / Porretta del 22.12.2019

 

La Società A.S.D. PORRETTA 1924 ha ritualmente impugnato il sopra riportato provvedimento disciplinare adducendo tre motivi di reclamo. Con il primo motivo la reclamante sostiene che l’espulsione del calciatore Gianluca Gaggioli non sarebbe avvenuta al momento riportato nel referto di gara, ma qualche minuto più tardi quando la partita era in procinto di riprendere essendosi esaurite le proteste dei propri calciatori nei confronti di una decisione tecnica assunta dalla terna arbitrale. Con il secondo motivo il Porretta evidenzia il fatto che l’assistente non poteva affermare con certezza che il Gaggioli avesse effettivamente tentato di colpirlo con uno sputo, posto che lo stesso calciatore, mentre si allontanava dalla linea laterale, gli volgeva le spalle e anche se avesse sputato potrebbe benissimo averlo fatto non in direzione dello stesso assistente, ma verso il terreno. Rileva infine la ricorrente che dal rapporto di gara non risulta che il Gaggioli, rientrando in campo a fine gara, avesse l’intenzione di aggredire l’assistente dell’arbitro, come invece afferma il Giudice sportivo nella propria delibera. Per tutti i motivi come sopra illustrati la Società Porretta chiede un’integrale riforma dell’impugnato provvedimento ovvero una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore. La Società A.S.D. PORRETTA 1924 avendo chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione rappresentata da un proprio Dirigente, munito di debita delega, il quale si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusione in esso precisate.

Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e preso atto delle dichiarazioni fatte dalla reclamante in sede dibattimentale, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il primo motivo di reclamo, vale a dire il momento preciso in cui è stata decretata l’espulsione del calciatore del Porretta, non sia rilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso. Rileva questa Corte che il secondo motivo non trova conferma negli atti ufficiali, dai quali risulta che l’assistente dell’arbitro ha chiaramente percepito il tentativo attuato dal calciatore Gaggioli di attingerlo con uno sputo. Si ritiene invece fondato il terzo motivo del ricorso, atteso che dagli stessi atti ufficiali non emerge un reale e concreto tentativo di aggressione ai danni dell’assistente dell’arbitro che il Giudice sportivo ha invece inteso attribuire al giocatore del Porretta Gianluca Gaggioli, il quale pertanto può essere sanzionato con un provvedimento leggermente meno afflittivo. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. PORRETTA 1924, riduce a quattro giornate effettive di gara la squalifica del calciatore Gianluca GAGGIOLI. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto

 

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