C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22/01/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ COYOTES A.S.D. Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Lorenzo Morgante Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 25 del 02.01.2020 Gara: Coyotes / Stella Rossa C. Borsetti del 21.12.2019

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ COYOTES A.S.D.

Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Lorenzo Morgante Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 25 del 02.01.2020 Gara: Coyotes / Stella Rossa C. Borsetti del 21.12.2019

La Società COYOTES A.S.D. ha proposto reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare ritenendolo troppo severo e chiedendone una riduzione. Il proposto reclamo non può però essere esaminato in quanto la società Coyotes lo ha presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva. Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha preannunciato il reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione del provvedimento disciplinare che intendeva impugnare e inoltre lo ha depositato, con le relative motivazioni, oltre il termine perentorio di cinque giorni, sempre dalla data di pubblicazione della decisione contro la quale intendeva reclamare. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società Coyotes A.S.D. dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente l’impugnato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna nei confronti del calciatore della suddetta società. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società COYOTES A.S.D.

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