C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22/01/2020 – Delibera – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 Nr. 27 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FERRARA FUTSAL Avverso ammenda di EURO 300,00 inflitta alla società Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 25 del 02.01.2020 Gara: Ferrara Futsal / Equipo Futsal Crevalcore del 21.12.2019

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

Nr. 27 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FERRARA FUTSAL

Avverso ammenda di EURO 300,00 inflitta alla società Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 25 del 02.01.2020 Gara: Ferrara Futsal / Equipo Futsal Crevalcore del 21.12.2019

 

La Società ASD Ferrara Futsal ha ritualmente impugnato il sopra riportato provvedimento disciplinare di natura economica ritenendolo di importo del tutto sproporzionato rispetto a quanto realmente accaduto. Sostiene infatti la ricorrente che, né durante la gara, né nel dopo partita, vi sarebbero stati episodi di violenza, nemmeno verbale, nei confronti dell’ufficiale di gara. Aggiunge inoltre il Ferrara Futsal che, al termine dell’incontro, nessuno dei propri tesserati e collaboratori si è permesso di afferrare l’arbitro per un braccio, come invece ha riportato lo stesso ufficiale di gara senza tuttavia procedere all’identificazione del soggetto che si sarebbe reso autore di tale comportamento. Ribadendo di aver fornito, attraverso i propri dirigenti e gli addetti sostitutivi della forza pubblica, tutta la necessaria assistenza all’arbitro, la ricorrente chiede l’annullamento della sanzione comminata. La società Ferrara Futsal è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale, dopo aver fornito una sua versione dei fatti, si riporta ai motivi addotti nel reclamo e alle conclusioni in esso precisate. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte ritiene che dal rapporto dell’arbitro emerga che le intemperanze dei sostenitori, peraltro di entrambe le contendenti, siano state di lieve entità, così come non particolarmente lesivo risulta essere stato il comportamento di un tifoso del Futsal Ferrara il quale, a fine gara, ha preso per un braccio l’arbitro dicendogli testualmente: “bravo, bravo”. Per quanto precede a giudizio di questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il ricorso della Società Ferrara appare meritevole di un sia pur parziale accoglimento dovendo essere considerata eccessiva e non totalmente giustificata, l’ammenda disposta dal Giudice di primo grado. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società Ferrara Futsal, riduce ad EUR 150,00 l’ammenda deliberata dal Giudice sportivo del CRER. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versta essendo stato il ricorso sia pur parzialmente accolto.

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