C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 29/01/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 29 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FELSINA CALCIO SSD ARL Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Francesco Buttignon Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 27 del 22.01.2020 Gara: Felsina / Monte San Pietro del 19.01.2020

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 29 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FELSINA CALCIO SSD ARL

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Francesco Buttignon Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 27 del 22.01.2020 Gara: Felsina / Monte San Pietro del 19.01.2020

 

 

La Società Felsina Calcio SSD a r.l. ha proposto rituale reclamo avverso il sopra citato provvedimento disciplinare ritenendolo ingiusto e infondato per tre distinti ordini di motivi. In primo luogo, la ricorrente contesta il fatto che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore Buttignon sia stato qualificato come “condotta violenta”, quando invece si sarebbe trattato non di un tentativo di aggressione, ma piuttosto di un tentativo di proteggersi dall’aggressione subita da un calciatore avversario. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che avrebbe dovuto applicarsi a favore del proprio tesserato la circostanza attenuante di cui all’articolo 13 comma 1, lett. A) del CGS, per avere egli agito “in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”. Infine, secondo la società Felsina le condotte realizzate dal Buttignon e dal calciatore avversario con il quale ha avuto uno scontro, non sarebbero equiparabili in termini di gravità e non meriterebbero la stessa squalifica per tre giornate inflitta ad entrambi i giocatori dal giudice sportivo, atteso che il calciatore del Monte San Pietro avrebbe provocato l’aggressione, mentre e il Buttignon l’avrebbe semplicemente subita. Per i motivi come sopra illustrati la società reclamante chiede che la squalifica del calciatore Francesco Buttignon sia ridotta a sole due giornate di gara ovvero, in subordine, che la terza giornata di squalifica sia commutata in ammenda per il cui ammontare ci si rimette alla decisione della Corte. La Società Felsina Calcio è presente all’odierna riunione rappresentata e difesa da un legale munito di valida procura il quale, dopo aver ribadito la propria versione dei fatti e posto in luce alcune contraddizioni che emergerebbero nel referto arbitrale, si riporta ai motivi addotti con il proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e preso atto di quanto affermato e ribadito in sede di audizione dalla ricorrente, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che nessuno dei motivi di reclamo abbia un effettivo fondamento. Ad avviso di questa Corte nella condotta realizzata dal calciatore Buttignon, così come descritta in modo chiaro e dettagliato dall’ufficiale di gara nel proprio rapporto, le circostanze attenuanti (reazione a un tentativo di aggressione) possono ritenersi equivalenti a quelle aggravanti (derisione degli avversari a fine gara). Siccome poi dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Buttignon non si sia sottratto alle provocazioni dell’avversario e sia accapigliato con questi, la Corte ritiene che tale condotta, per quanto non si sia concretizzata in atti tali da provocare lesioni fisiche a terzi, costituisca il comportamento esattamente contrario a quello che ci si attende da calciatori, tecnici e dirigenti una volta che l’arbitro ha emesso il triplice fischio finale, momento in cui l’atteggiamento di tutti i tesserati dovrebbe invece essere improntato al massimo fair play. Dunque, secondo la Corte, il Giudice sportivo ha esattamente interpretato gli atti ufficiali ed ha altrettanto correttamente stabilito che tre giornate lontano dal terreno di gioco costituiscono un congruo periodo per consentire al calciatore Francesco Buttignon di riflettere sul comportamento antisportivo dallo stesso adottato dopo il termine dell’incontro. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della Società FELSINA CALCIO SSD a r.l. e conferma le tre giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo ai danni del calciatore Francesco Buttignon Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società FELSINA CALCIO SSD

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