C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 30bis del 07/02/2020 – Delibera – TORNEO PARMEGGIANI JUNIORES Nr. 31 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CALCIO BARCA CASTELDEBOLE Avverso squalifica fino al 04/03/2020 inflitta al calciatore Alberto Montin, squalifica fino al 19/02/2020 inflitta al calciatore Riccardo Vallone, squalifica fino al 29/02/2020 inflitta all’allenatore Sig. Carmine Esposito ed avverso ammenda di EUR 200,00 inflitta alla società Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenute nel C.U. nr. 28 del 29.01.2020 e nr. 28 bis del 30.01.2020 Gara: Calcio Barca Casteldebole / Faro Coop del 21.01.2020

TORNEO PARMEGGIANI JUNIORES

Nr. 31 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CALCIO BARCA CASTELDEBOLE

Avverso squalifica fino al 04/03/2020 inflitta al calciatore Alberto Montin, squalifica fino al 19/02/2020 inflitta al calciatore Riccardo Vallone, squalifica fino al 29/02/2020 inflitta all’allenatore Sig. Carmine Esposito ed avverso ammenda di EUR 200,00 inflitta alla società Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenute nel C.U. nr. 28 del 29.01.2020 e nr. 28 bis del 30.01.2020 Gara: Calcio Barca Casteldebole / Faro Coop del 21.01.2020

 

La Società A.S.D. Calcio Barca Casteldebole ha presentato reclamo avverso tutti i sopracitati provvedimenti disciplinari fornendo per ciascuno di essi una propria versione dei fatti che contrasta con quella posta dal Giudice sportivo a fondamento delle proprie decisioni di natura disciplinare, decisioni di cui la ricorrente chiede pertanto una congrua riduzione considerandole ingiuste ed ingiustificate. Il proposto reclamo non può però essere preso in esame in quanto la società Calcio Barca Casteldebole lo ha prima preannunciato e poi presentato, senza rispettare i termini perentori stabiliti dal Regolamento del Torneo Parmeggiani – Juniores Provinciale – Stagione Sportiva 2019/2020. Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha preannunciato il reclamo entro il termine delle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione e non ha depositato il ricorso stesso con le relative motivazioni presso la segreteria della Corte sportiva di Appello territoriale, entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione delle decisioni contro le quali intendeva reclamare, così come è invece espressamente previsto e stabilito dall’articolo 9 comma 3 del suddetto Regolamento del Torneo Parmeggiani. P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S.D. CALCIO BARCA CASTELDEBOLE dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente tutti gli impugnati provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna nei confronti dei calciatori, del tecnico e della suddetta società. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.S.D. CALCIO BARCA CASTELDEBOLE

 

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