C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 19/02/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 32 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US DOGATESE Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Federico Rizzati ed avverso ammenda di EUR 100,00 inflitta alla società Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenute nel C.U. nr. 31 del 05.02.2020 Gara: Amici di Stefano / Dogatese del 02.02.2020

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 32 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US DOGATESE

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Federico Rizzati ed avverso ammenda di EUR 100,00 inflitta alla società Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenute nel C.U. nr. 31 del 05.02.2020 Gara: Amici di Stefano / Dogatese del 02.02.2020

 

La Società U.S. Dogatese ha presentato rituale reclamo avverso i sopracitati provvedimenti disciplinari ritenendoli entrambi eccessivi rispetto a quanto realmente accaduto durante la gara. Per quanto riguarda l’ammenda inflittale per le intemperanze dei propri sostenitori, la società reclamante, pur ammettendo che durante l’incontro sono stati elevati cori contro l’operato del Direttore di Gara, contesta l’attribuzione di questi cori offensivi ai propri tifosi, così come contesta l’entità della sanzione economica disposta dal Giudice Sportivo ritenendola molto difforme da precedenti provvedimenti disposti per casi sostanzialmente analoghi. Evidenziando di non essere recidiva poiché non ha mai prima d’ora ricevuto sanzioni di questo tipo, la Dogatese chiede una congrua riduzione dell’ammenda disposta dal Giudice di prima istanza. Relativamente invece al comportamento del proprio calciatore Rizzati, la ricorrente sostiene che detto calciatore non avrebbe fatto un intervento violento ai danni dell’avversario posto che quest’ultimo ha potuto tranquillamente proseguire la gara senza manifestare alcun problema di natura fisica. Chiede pertanto una riduzione anche della squalifica disposta nei confronti del calciatore Federico Rizzati. La società ricorrente è presente all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente munito di delega il quale si riporta alle argomentazioni addotte nel proposto reclamo insistendo sul fatto che entrambe le decisioni del giudice sportivo sono eccessive e che l’arbitro, nel redigere il proprio rapporto, avrebbe sbagliato nell’indicare il momento in cui il calciatore Rizzati ha subito l’espulsione e comunque avrebbe calcato la mano amplificando la portata dei fatti dai quali sono scaturiti i provvedimenti disciplinari dei quali chiede una congrua riduzione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene che il proposto reclamo sia privo di fondamento. Dal rapporto arbitrale, che ai fini disciplinari costituisce fonte di prova privilegiata, risulta infatti che le gravi e reiterate offese e minacce nei confronti dell’arbitro provenivano dai sostenitori della società ospitata e che tali frasi offensive oltre che minacciose si sono ripetute per tutta la durata del secondo tempo e intensificate a fine gara una volta che la squadra ospitante ha raggiunto il pareggio. Riguardo invece al comportamento del calciatore Federico Rizzati, dal rapporto arbitrale risulta che costui è stato espulso al 42° minuto del secondo tempo per aver colpito con un violento calcio la gamba di un avversario senza aver avuto la possibilità di giocare il pallone. All’atto dell’espulsione il Rizzati si è avvicinato all’arbitro, lo ha toccato con la mano sul petto facendolo indietreggiare di qualche passo, lo ha offeso e minacciato ed è stato allontanato grazie all’intervento dei propri compagni di squadra.

In ragione delle risultanze arbitrali, la Corte ritiene che il Giudice sportivo di Ferrara abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e abbia altrettanto adeguatamente quantificato le relative sanzioni disciplinari. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società U.S. Dogatese e conferma integralmente gli impugnati provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara nei confronti del calciatore e della suddetta società. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società U.S. DOGATESE

 

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