C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 19/02/2020 – Delibera – Nr. 33 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. BARCO Avverso regolarità della gara, avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Mattia Andreasi, avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Alex Carpanelli ed avverso ammenda di EUR 100,00 inflitta alla società Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenute nel C.U. nr. 32 del 12.02.2020 Gara: Sorgente / Barco del 02.02.2020

Nr. 33 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. BARCO

Avverso regolarità della gara, avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Mattia Andreasi, avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Alex Carpanelli ed avverso ammenda di EUR 100,00 inflitta alla società Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenute nel C.U. nr. 32 del 12.02.2020 Gara: Sorgente / Barco del 02.02.2020

 

La società A.P.D. Barco ha proposto un reclamo contro le suddette decisioni fornendo per ogni di essa una versione dei fatti che contrasta con quella posta dal Giudice sportivo a fondamento delle proprie rispettive decisioni e chiedendo una riduzione dell’ammenda inflitta alla società, senza invece precisare alcuna conclusione per ciò che riguarda i restanti provvedimenti impugnati. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma alcuna nel rapporto arbitrale il quale costituisce, nell’ambito della disciplina sportiva, piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati nel corso delle manifestazioni sportive. Questa Corte ritiene anche che il Giudice sportivo abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e motivato i conseguenti provvedimenti disciplinari in maniera coerente e del tutto condivisibile. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.D.P. Barco e conferma integralmente tutti gli impugnati provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara nei confronti dei calciatori e della suddetta società. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.D.P. Barco

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