C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 26/03/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 43 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PIOPPA Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Mattia Cappelli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020 Gara: Pioppa Gattolino / Bagno di Romagna del 23.02.2020
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 43 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PIOPPA
Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Mattia Cappelli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020 Gara: Pioppa Gattolino / Bagno di Romagna del 23.02.2020
La Società ASD G.S. Pioppa reclama contro il sopracitato provvedimento disciplinare che ritiene di gravità eccessiva rispetto alla condotta effettivamente tenuta dal proprio tesserato. Secondo la ricorrente il giocatore Cappelli avrebbe semplicemente reagito a un comportamento antisportivo di alcuni componenti della squadra avversaria strappando il pallone dalle mani di uno di essi, che ne ritardava intenzionalmente la restituzione, e venendo a diverbio con altri calciatori e dirigenti del Bagno Romagna. La società Pioppa non trova giusto che l’arbitro abbia preso provvedimenti solo nei confronti del suddetto proprio calciatore e non anche a danno degli avversari e chiede che la squalifica inflitta al Cappelli sia ridotta. La società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa alcun motivo per poter accogliere le doglianze della reclamante che ritiene infondate ed ingiustificate, atteso che l’interpretazione degli atti ufficiali da parte del Giudice sportivo appare del tutto corretta, così come risulta condivisibile l’entità del conseguente provvedimento disciplinare assunto nei confronti del calciatore Mattia Cappelli della società Pioppa. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S.D. G.S. Pioppa e conferma la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mattia Cappelli dal Giudice sportivo di Forlì-Cesena. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ASD G.S. PIOPPA
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