C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 26/03/2020 – Delibera – Nr. 44 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. RIMINI UNITED B.S.G. Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Roberto Bastoni Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 33 del 27.02.2020 Gara: Rimini United / Corpolò del 23.02.2020
Nr. 44 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. RIMINI UNITED B.S.G.
Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Roberto Bastoni Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 33 del 27.02.2020 Gara: Rimini United / Corpolò del 23.02.2020
La società ASD Rimini United BSG ha proposto reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare ritenendolo sproporzionato in relazione ai fatti realmente accaduti. Rileva la ricorrente che la condotta del proprio calciatore Bastoni non è stata violenta, ma sempre e solo verbale, e adduce, quali circostanze attenuanti a favore del proprio tesserato, sia gli insulti indirizzatigli dai sostenitori della squadra avversaria sia un grave lutto che lo avrebbe colpito nei giorni precedenti la gara. Per i motivi che precedono, la società reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica.
La società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello rileva che il ricorso della società ASD Rimini United BSG non può essere esaminato in quanto presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva. Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha depositato il preannuncio di reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione del provvedimento disciplinare che intendeva impugnare. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Rimini United B.S.G. dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente l’impugnato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo di Rimini nei confronti del calciatore Roberto Bastoni. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ASD Rimini United BSG
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