C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 06/11/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Biagio Passaro nonché della Società A.C.D. Castelvetro Calcio s.r.l.

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Biagio Passaro nonché della Società A.C.D. Castelvetro Calcio s.r.l.

 

Con nota 26.09.2019, n. 3691/59 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. PASSARO BIAGIO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO, della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente fino al 16.06.2019 (art.4, comma1 del vigente CGS), in relazione all’art.94ter comma 13 delle N.O.I.F. ed all’art.8, commi 9 e 15 del C.G.S. vigente fino al 16.06.2019, (art. 31, commi 6 e 7 del vigente C.G.S.), per non aver pagato all’allenatore MEZZETTI LORENZO le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n.5/18 dell’11/10/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa. - la Società A.C.D. CASTELVETRO Calcio a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art.4 comma 1, del C.G.S. vigente fino al 16.06.2019, (art.6 comma 1 del vigente del C.G.S.) per comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore come sopra descritto. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierno dibattimento e nemmeno hanno presentato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che sia riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive:

mesi 6 d’inibizione a carico del Sig. Biagio Passaro - Euro 600,00 di ammenda oltre a 3 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva a carico della società A.C.D. Castelvetro Calcio s.r.l. Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - precisato che per la fattispecie in esame la penalizzazione in classifica da scontare nel campionato in corso, così come richiesta dal Rappresentante della Procura, non viene ritenuta equa; - considerato che a questo Tribunale Territoriale non sono pervenute argomentazioni difensive da nessuno dei soggetti deferiti; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Biagio Passaro l’inibizione per mesi sei e alla società ACD Castelvetro Calcio s.r.l. l’ammenda di € 600,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

 

 

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