C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 27/11/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Marco Tabanelli, Okeke Kingsl Onyedika, Denny Bottura, nonché della società A.S.D. Real Fusignano
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Marco Tabanelli, Okeke Kingsl Onyedika, Denny Bottura, nonché della società A.S.D. Real Fusignano
Con nota 21.10.2019, n. 005038/1545 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Filippo Papa; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. TABANELLI MARCO, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD REAL FUSIGNANO 2009, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva dell’art.1bis, comma 1 del C.G.S. allora vigente e trasfuso oggi nell’art. 5 comma 1 dell’attuale C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 6 N.O.I.F., Artt. 39 e 61 comma 5 delle N.O.I.F. e anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore OKEKE KINGSL ONYEDIKA e a farlo sottoporre a visita medica ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di copertura assicurativa, nonché per aver impegnato lo stesso giocatore nel corso della gara: ASD REAL FUSIGNANO 2009 – AS GODO del 7.4.2019 valevole per il Campionato di Seconda Categoria. - Il Sig. BOTTURA DENNY, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD REAL FUSIGNANO 2009 della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva dell’art.1bis, comma 1 del C.G.S. allora vigente e trasfuso oggi nell’art. 5 comma 1 dell’attuale C.G.S., in relazione art. 10, comma 6 dell’attuale C.G.S. e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. e anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere svolto la funzione di dirigente accompagnatore ufficiale e aver firmato la distinta della propria squadra durante la gara ASD REAL FUSIGNANO 2009 – AS GODO del 7.4.2019 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, alla quale ha preso parte il calciatore OKEKE KINGSL ONYEDIKA pur non essendo tesserato, oltre che privo della visita certificativa della sua idoneità fisica e privo anche di assicurazione. - Il calciatore OKEKE KINGSL ONYEDIKA della Società ASD REAL FUSIGNANO della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dell’art.1bis, comma 1 del C.G.S. allora vigente e trasfuso oggi nell’art. 5 comma 1 dell’attuale C.G.S. in relazione art. 10, comma 6 N.O.I.F., artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: ASD REAL FUSIGNANO – ASD GODO del 7.4,2019 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne il titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici di fini dell’idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa. - la Società ASD REAL FUSIGNANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, della violazione dell’art. 6 commi 1 e 2, del vigente C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche il Presidente della società Real Fusignano, Sig. Tabanelli, è presente all’odierna riunione in proprio oltre che in rappresentanza delle restanti parti deferite. Il Presidente Tabanelli sottolinea che l’impiego del calciatore Onyedika nella partita in questione è dipeso da una svista dell’allenatore della propria squadra che decise di convocarlo senza sapere che il tesseramento non era stato ancora perfezionato; precisa che non si è trattato di una scelta deliberata e che comunque il suddetto calciatore entrò in campo solo negli ultimi 10 minuti dell’incontro senza incidere sull’esito finale dello stesso. Per quanto prospettato chiede che siano irrogate le sanzioni minime di legge e che non sia disposta alcuna penalizzazione in classifica per non danneggiare i calciatori impegnati nella stagione corrente che nulla hanno a che vedere con la svista nella quale è incorso il Real Fusignano nella stagione passata. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 40 giorni d’inibizione a carico del Sig. Marco Tabanelli - 30 giorni d’inibizione a carico del Sig. Denny Bottura - una giornate di squalifica a carico del calciatore Okeke Kingsl Onyedika 1 punto di penalizzazione e un’ammenda di Euro 200 a carico della società ASD Real Fusignano Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerate le argomentazioni difensive apportate dai soggetti deferiti; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Marco Tabanelli l’inibizione per 30 giorni, al Sig. Denny Bottura l’inibizione per 20 gg al calciatore Okeke Kingsl Onyedika la squalifica per una giornata da scontare nella prima partita utile del corrente Campionato di Seconda Categoria e alla società A.S.D. Real Fusignano l’ammenda di EURO 150,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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