C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 05/02/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Tarcisio Castignoli, Emanuele Muratori, Luca Favari nonché della società US Calendasco A.S.D.

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Tarcisio Castignoli, Emanuele Muratori, Luca Favari nonché della società US Calendasco A.S.D.

 

Con nota 27.11.2019, n. 6942/292 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. TARCISIO CASTIGNOLI, Presidente della Società U.S. CALENDASCO, della violazione dell’art.4 comma 1, 32 del C.G.S. in relazione agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale e 39,43 commi 1 e 6 delle NOIF, per avare omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore LUCA FAVARI e a far sottoporre lo stesso a visita medica per l’idoneità sportiva senza dotarlo di copertura assicurativa, nonché per averlo utilizzato nel corso della gara CALENDASCO – SAN GIUSEPPE del 15.09.2019 campionato di Seconda Categoria, pur sapendolo in posizione non regolare. - Il Sig. EMANUELE MURATORI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale, della Società U.S. CALENDASCO della violazione dell’art.4 comma 1, 32 del C.G.S., 39, 43 commi 1 e 6 e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara CALENDASCO – SAN GIUSEPPE del 15.09.2019 campionato di Seconda Categoria, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore LUCA FAVARI sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dello stesso e consegnandola al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza specifica copertura assicurativa. - Il Sig. LUCA FAVARI, calciatore della Società U.S. CALENDASCO, della violazione dell’art.4 comma 1, 32 del C.G.S. e 39, 43 commi 1 e 6 e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per aver disputato la gara CALENDASCO – SAN GIUSEPPE del 15.09.2019 campionato di Seconda Categoria, nelle fila della Società U.S. CALENDASCO senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza specifica copertura assicurativa. - la Società U.S. CALENDASCO ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S. vigente, della Società, per il comportamento posto in essere dalle persone sopra menzionate. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, produce preliminarmente il certificato medico attestante l’idoneità fisica del giovane calciatore Luca Favari al momento della gara disputata in assenza di tesseramento, certificato inviato nelle more dalla società Calendasco e che fa quindi venire meno l’imputazione correlata all’articolo 43 del Codice di Giustizia Sportiva. Dopo di ché il Rappresentante della Procura Federale svolge un’ampia ricostruzione dei fatti e richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 40 giorni d’inibizione a carico del Sig. Tarcisio Castignoli - 30 giorni d’inibizione a carico del Sig. Emanuele Muratori - 1 giornata di squalifica a carico del Sig. Luca Favari - Euro 200,00 di ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione, da scontare nel Campionato di seconda categoria attualmente in corso, a carico della società Calendasco. Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che le parti deferite non hanno inviato memorie difensive.

- considerato che con la produzione del certificato medico decade la violazione dell’articolo 43 Codice di Giustizia Sportiva; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Tarcisio Castignoli l’inibizione per 30 giorni, al Sig. Emanuele Muratori l’inibizione per 20 giorni, al calciatore Luca Favari la squalifica fino a tutto il 14/02/2020 e alla società US Calendasco A.S.D. l’ammenda di € 100,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Seconda Categoria della corrente stagione sportiva 2019/2020. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it