C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 12/02/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Marco Montanari, Giovanni Inglesetti, Edoardo Bolognesi nonché delle Società ASD ACF Santa Maria Codifiume

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Marco Montanari, Giovanni Inglesetti, Edoardo Bolognesi nonché delle Società ASD ACF Santa Maria Codifiume

 

Con nota 30.12.2019, n. 008158/468 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. MARCO MONTANARI, Presidente della Società A.S.D. ACF SANTA MARIA CODIFIUME, della violazione dell’art.4 comma 1, 32 del C.G.S. e artt. 39,43 commi 1 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore EDOARDO BOLOGNESI e a far sottoporre lo stesso a visita medica per l’idoneità sportiva e senza dotarlo di copertura assicurativa, nonché per averlo utilizzato in posizione irregolare (perché in lista di svincolo dal 01/07/2019) nel corso delle gare: ATLETICO FISCAGLIA – ASD ACF SANTA MARIA CODIFIUME del 22.09.2019 di COPPA ITALIA; SANTA MARIA CODIFIUME – AMICI DI STEFANO AC del 29/09/2019 di COPPA ITALIA; SANTA MARIA CODIFIUME – NUOVA CODIGORESE del 06/10/2019; SANTA MARIA CODIFIUME – DOGATESE del 13/10/2019; OSTELLATESE - SANTA MARIA CODIFIUME del 20/10/2019 del Campionato di Seconda Categoria, pur sapendolo in posizione non regolare. - Il Sig. GIOVANNI INGLESETTI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. ACF SANTA MARIA CODIFIUME, della violazione dell’art.4 comma 1, 32 del C.G.S. e artt. 39,43 commi 1 e 6 e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: ATLETICO FISCAGLIA – ASD ACF SANTA MARIA CODIFIUME del 22.09.2019 di COPPA ITALIA; SANTA MARIA CODIFIUME – AMICI DI STEFANO AC del 29/09/2019 di COPPA ITALIA; SANTA MARIA CODIFIUME – NUOVA CODIGORESE del 06/10/2019; SANTA MARIA CODIFIUME – DOGATESE del 13/10/2019; OSTELLATESE - SANTA MARIA CODIFIUME del 20/10/2019 del Campionato di Seconda Categoria, nelle quali è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore EDOARDO BOLOGNESI sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dello stesso e consegnandola al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza specifica copertura assicurativa. - Il Sig. EDOARDO BOLOGNESI, calciatore della Società A.S.D. ACF SANTA MARIA CODIFIUME, della violazione dell’art.4 comma 1, 32 del C.G.S. e 39,43 commi 1 e 6 delle NOIF, per aver disputato le gare: ATLETICO FISCAGLIA – ASD ACF SANTA MARIA CODIFIUME del 22.09.2019 di COPPA ITALIA; SANTA MARIA CODIFIUME – AMICI DI STEFANO AC del 29/09/2019 di COPPA ITALIA; SANTA MARIA CODIFIUME – NUOVA CODIGORESE del 06/10/2019; SANTA MARIA CODIFIUME – DOGATESE del 13/10/2019; OSTELLATESE - SANTA MARIA CODIFIUME del 20/10/2019 del Campionato di Seconda Categoria, nelle fila della Società sopra menzionata, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza specifica copertura assicurativa.

- la Società A.S.D. ACF SANTA MARIA CODIFIUME, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S. vigente, della Società, per il comportamento posto in essere dalle persone sopra menzionate. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non sono presenti all’odierna riunione, ma la società Santa Maria Codifiume anche a nome e nell’interesse dei propri tesserati ha presentato una memoria difensiva nella quale si ammette il mancato tesseramento EDOARDO BOLOGNESI. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 4 mesi di inibizione a carico del Sig. Marco Montanari - 4 mesi di inibizione a carico del Sig. Giovanni Inglesetti - 4 giornate di squalifica a carico del calciatore Edoardo Bolognesi più 1 giornata di squalifica nella Coppa Emilia s/s 2019/2020; - Un’ammenda di Euro 450,00 oltre a 4 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di seconda categoria della corrente stagione, a carico della società Santa Maria Codifiume Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - valutate le argomentazioni difensive svolte dalle parti deferite nella memoria depositata; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Marco Montanari l’inibizione di 3 mesi, al Sig. Giovanni Inglesetti l’inibizione di 3 mesi, al calciatore Edoardo Bolognesi la squalifica fino a tutto il 01/03/2020 e alla Società ASD ACF Santa Maria Codifiume l’ammenda di EUR 300,00 oltre a 2 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di seconda categoria della corrente stagione sportiva 2019/2020 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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