C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 12/02/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Roberto Bolognesi e della società U.S.D. Virtus Bagnolo

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Roberto Bolognesi e della società U.S.D. Virtus Bagnolo

 

Con nota 24.12.2019, n. 8087/212 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Alessandro Avagliano; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. ROBERTO BOLOGNESI, Presidente della Società U.S.D. VIRTUS BAGNOLO all’epoca dei fatti, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali ai sensi dell’art. 1bis, co.1 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art.4, co.1 dell’attuale C.G.S.) in relazione all’art.10, co.2, del previgente C.G.S.(oggi trasfuso nell’art. 32, co.2 dell’attuale C.G.S.), per aver omesso di vigilare sull’operato dei dirigenti della Società da egli rappresentata e/o dei soggetti che hanno agito nell’interesse della stessa, ed aver in tal modo consentito che nel modulo di tesseramento identificato con n. DL 8098701 nonché nel modulo di svincolo per accordo recante contrassegno DL 8145782,entrambi relativi alla stagione sportiva 2018/2019, tra la Società U.S.D. VIRTUS BAGNOLO ed il Calciatore BOAMAH EMMANUEL AZUBILE, venisse apposta una firma non riferibile a quest’ultimo; - la Società U.S.D. VIRTUS BAGNOLO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, co.1, C.G.S., per le condotte realizzate dal suo legale rappresentante al momento della connessione dei fatti. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite hanno presentato una memoria difensiva mediante la quale pongono in evidenza che: per quanto attiene il tesseramento la firma del calciatore BOAMAH EMMANUEL AZUBILE, è stata apposta direttamente dal ragazzo alla presenza dei funzionari della Società, lo stesso ragazzo restituiva il documento del tesseramento sottoscritto da parte dei suoi genitori documento che veniva consegnato ad un funzionario della società presso la sua abitazione. Analogamente per quanto attiene allo svincolo la Società dichiarava che del modulo relativo la Società non ebbe mai contezza e per questo chiedeva l’assoluzione per lo svincolo e il riconoscimento della buona fede per il tesseramento. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 2 mesi di inibizione a carico del Sig. Roberto Bolognesi; - EUR 300,00 di ammenda a carico della società Virtus Bagnolo; Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - ritenuta comprovata in parte la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - considerate le argomentazioni difensive addotte con la memoria presentata, ritenuto infine che va riconosciuta in parte la colpa della Società Virtus Bagnolo per aver mancato ai doveri di vigilanza ed osservanza degli atti e delle norme Federali, ma che la sanzione debba essere più contenuta rispetto alle richieste della Procura Federale. d e l i b e r a di infliggere al Sig. Roberto Bolognese mesi 1 di inibizione alla società U.S.D. Virtus Bagnolo l’ammenda di EUR 100,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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