C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 13/11/2019 – Delibera – GARA: CARIGNANO – LANGHIRANESE VALPARMA del 02/11/2019
GARA: CARIGNANO – LANGHIRANESE VALPARMA del 02/11/2019
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°18 del 06/11/2019, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Carignano, con il quale si chiede la ripetizione della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante il Direttore di gara, a seguito di un infortunio di un calciatore, l’arbitro avrebbe interrotto il gioco, ma la squadra ospitata avrebbe ripreso velocemente il gioco senza attendere nuovamente il fischio del Direttore di gara. Dallo sviluppo di tale azione derivava quindi la segnatura di una rete. Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di non aver mai fermato il gioco così come rappresentato, invece, dalla società reclamante. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.T.M. Visto anche l’ art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: · di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio: CARIGNANO – LANGHIRANESE VALPARMA 1 - 2 · di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Carignano.